Dal 1° gennaio 2021 nuovo tracciato fattura elettronica

Il nuovo tracciato della fattura elettronica, che dal 1° ottobre 2020 era utilizzabile in via facoltativa, dal 1° gennaio 2021 diventa obbligatorio.

Le novità principali riguardano il codice della tipologia di documento e il codice della natura di esenzione o non imponibilità dell’IVA.

In particolare, per quanto riguarda il codice di tipo documento, oltre a quelli già esistenti si aggiungono i seguenti:

Nuovo codice Descrizione
TD16 Integrazione fattura per reverse charge interno Questo codice si utilizza per le integrazioni che vengono inviate al SdI dal destinatario di una fattura in caso di reverse charge interno (ad es. edilizia, pulizie). Tale operazione è del tutto opzionale.
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero Grazie a questi codici che si utilizzano per l’invio allo SdI delle integrazioni di fatture in caso di acquisti di beni e servizi è possibile eliminare l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). Tale possibilità era data inizialmente solo per il ciclo attivo, ora con i codici TD17, TD18 e TD19 è possibile acquisire in automatico il flusso dei documenti provenienti dall’estero o dai non residenti.
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni dall’estero
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture Oltre al codice TD20 già presente, viene introdotto il codice TD21. Questa categoria di documenti si utilizza per sanare eventuali splafonamenti.
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA Si utilizzano per integrare la fattura a seguito di estrazione dei beni da deposito IVA. L’invio allo SdI dei dati dell’integrazione è obbligatorio, tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito. I due codici si differenziano nel caso ci sia versamento dell’IVA o meno nel momento dell’estrazione dal deposito.
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) Questo codice viene utilizzato per identificare immediatamente le fatture differite per cessioni di beni con emissione di Ddt e quelle per prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) Come nel caso precedente, anche questo codice identifica immediatamente una fattura differita, ma viene utilizzato nel caso di una triangolazione interna: cioè per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, quando la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni Codice utilizzato per fatturare la cessione di beni ammortizzabili o per i passaggi interni come nel caso del regime di esercizio di più attività (art. 36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa Con questo codice viene data la possibilità di indicare separatamente rispetto alle altre fatture di vendita le operazioni di autoconsumo o le cessioni gratuite senza rivalsa.

Per quanto riguarda invece i codici natura, da indicare solamente se l’operazione che si sta fatturando non ha IVA,sono stati ampliati nel seguente modo:

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