Fattura elettronica tra privati ai nastri di partenza

Secondo quanto previsto dal D.Lgs numero 127 del 05/08/2015, dal 1 gennaio 2017 sarà possibile per imprese, artigiani e professionisti trasmettere le proprie fatture elettroniche anche a privati tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, attualmente disponibile solo per l’invio di fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione,

Il Sistema di interscambio funzionerà con regole procedurali di fatto identiche a quelle oggi attive per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle pubbliche Amministrazioni; infatti il formato in uso è stato integrato per rappresentare anche le fatture destinate ai privati.

il terzo comma dell’art. 1 del Decreto sopra citato prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi Iva, in cambio di alcune importanti agevolazioni di cui si dirà nel prosieguo, possano optare, in via facoltativa, per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni), anche mediante l’utilizzo del SdI che rivestirebbe la duplice funzione di (i) veicolo per la trasmissione delle fatture elettroniche alla controparte e (ii) strumento di trasmissione delle fatture all’Amministrazione Finanziaria. Sul punto, infatti, la relazione illustrativa allo schema di decreto, conferma che, nel caso in cui il contribuente decida di utilizzare il sistema di interscambio per emettere e ricevere le proprie fatture elettroniche, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle sole fatture generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato verrebbe automaticamente assolta, poiché il Sistema di Interscambio acquisirà – per conto dell’Agenzia delle entrate – le informazioni in maniera automatica. L’opzione per la trasmissione dei documenti all’Agenzia delle Entrate ha effetto per la durata di cinque anni a decorrere dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e qualora non revocata si rinnova automaticamente ogni cinque anni.

OPZIONE per la TRASMISSIONE TELEMATICA delle FATTURE e dei CORRISPETTIVI: per i soggetti che effettuano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei corrispettivi, viene previsto l’esonero dai seguenti adempimenti fiscali:

– comunicazione dei dati rilevanti a fini Iva di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, c.d. spesometro;

– le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi appartenenti alla c.d. black list previste dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 406;

– trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati di cui all’articolo 50, comma 6 del D.L. 30 agosto 1993, n. 313.

Inoltre, per tali soggetti i rimborsi Iva saranno eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di cui alle ordinarie procedure di rimborso (art. 30 del D.P.R. 633/1972). Da ultimo, è previsto che i termini di accertamento in materia di Iva e imposte dirette vengano ridotti di un anno a favore di quei contribuenti che, congiuntamente, optino per la trasmissione telematica dei dati e garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Per effetto delle nuove disposizioni, che interesserebbero tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio, verrebbe meno l’utilità delle disposizioni analoghe già previste a favore delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione (art. 1, commi da 429 a 432, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311) che pertanto sarebbero abrogate a partire dal 1° gennaio 2017.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI per PARTICOLARI CONTRIBUENTI: le disposizioni prevedono, sempre a partire dal 1° gennaio 2017 ulteriori misure di favore per particolari contribuenti (dovrebbe ragionevolmente trattarsi dei soggetti in regime di contabilità semplificata ovvero le start-up nei primi anni di vita) che abbiano optato per la trasmissione telematica delle fatture. In particolare, per tali soggetti, viene prevista la realizzazione di un programma di assistenza da parte del Fisco, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui saranno messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini Iva; verrebbero meno (i) gli obblighi di registrazione delle operazioni, l’obbligo del visto di conformità sulle dichiarazioni con richiesta di rimborso di importo superiore a 15.000 euro ovvero la sottoscrizione alternativa del revisore (art. 10, comma 7, del D.L. 78/2009), nonché (ii) le garanzie previste.

La condizione necessaria per usufruire di tali benefici è in ogni caso che venga effettuata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio), nonché per i commercianti al minuto che optino sia per la memorizzazione elettronica che per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

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