La Manovra fiscale – le principali novità

Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 la cosiddetta “manovrina” ha portato significativi cambiamenti da tenere in considerazione. Cambiamenti mirati soprattuto alla prevenzione all’evasione fiscale.

In primo luogo c’è la modifica alle tempistiche per la detraibilità dell’iva sulle fatture di acquisto. Infatti se fino ad ora eravamo abituati ad avere due anni di tempo per portare in detrazione l’imposta su un documento di acquisto, la manovrina cambia sensibilmente i termini. Con la modifica apportata dal Dl 50/2017 all’articolo 19 del Dpr 633/1972 il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.

La seconda novità riguarda al nuovo limite di utilizzo del credito da portare in compensazione. Infatti per gli importi superiori ai 5.000 euro (il precedente limite era di 15.000 euro) sarà necessario apporre il visto di conformità. Per i titolari di partita Iva, sarà possibile compensare solo tramite l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on line, f24 cumulativo, F24 addebito unico).

L’obbligo di vistare la dichiarazione sussiste, ancora, solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.

Il Dl 50/2017 non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della nuova stretta in tema di compensazioni, che quindi entra in vigore da subito. Ancora una volta, quindi, cambiano le regole in corsa e questo potrebbe rappresentare un problema, in particolare per le compensazioni da eseguirsi già nei prossimi giorni.

Ma se in materia di Iva le incognite sono destinate a essere rimandate all’anno prossimo, in tema di imposte dirette la soluzione va trovata in fretta. È ipotizzabile che, come già avvenuto in occasione dell’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014 che aveva introdotto nuove e più rigide regole in tema di compensazioni (a partire dal 1° ottobre 2014), l’agenzia delle Entrate possa intervenire fornendo utili indicazioni al fine di guidare il transito alle nuove regole.

Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva. In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

Ulteriore novità dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi. I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi: enti e società appartenenti alla Pa (comma 1 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72); società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1-bis); società quotate (lettera d del comma 1-bis).

Altra novità deriva dall’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72, che oggi dispone che lo split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. L’abrogazione del comma 2 coinvolgerà nel regime dello split tutti i soggetti per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma, senza operare distinzioni per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta.

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