Pace Fiscale 2019

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La Pace Fiscale è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2019, come misura di aiuto per i contribuenti in difficoltà economica che hanno debiti con Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione). Tale aiuto consiste in una serie di misure, tra cui il pagamento delle cartelle in misura ridotta, in base alla capacità contributiva del contribuente.

In questo articolo si descrivono brevemente i punti di maggiore interesse:

 Stralcio delle cartelle esattoriali al 16% 20% e 35% in base a ISEE

La legge 145/2018 – Bilancio di previsione dello Stato pubblicata su G.U. del 31.12.2018 ha disposto la possibilità di addivenire alla pace fiscale per importi iscritti a ruolo, per imposte e contributi, e dichiarati dalle persone fisiche mediante applicazione di riduzione del pagamento al 16%, 20% e 35% in base alla situazione personale risultante dalla applicazione ISEE.

L’art. 1 comma 184 -189 prevede appunto applicazione della riduzione del pagamento delle imposte e contributi iscritti a ruolo per le persone fisiche che risultano in carico affidato alla Agenzia Entrate Riscossione alla data dal 01.01.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dalle rettifiche delle dichiarazioni stesse ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 (redditi) e 54 bis del DPR 633/72 (IVA).

La riduzione spetta ai contribuenti persone fisiche che si trovano in comprovata difficoltà economica in base all’indicatore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo famigliare.

La norma in questione dispone che le posizioni individuali possano essere estinte mediante il pagamento senza sanzioni e interessi degli importi affidati agli agenti della riscossione qualora il reddito equivalente del nucleo famigliare non sia superiore a Euro 20.000,00.

Pertanto le persone fisiche che si trovano in tale situazione potranno regolarizzare le singole posizioni nel seguente modo:

  • Con il pagamento del 16%, qualora l’ISEE del nucleo famigliare non risulti essere superiore a Euro 8.500,00;
  • Con il pagamento del 20%, qualora l’ISEE del nucleo famigliare non risulti essere superiore a Euro 12.500,00;
  • Con il pagamento del 35%, qualora l’ISEE del nucleo famigliare non risulti essere superiore a Euro 20.000,00;

 Soggetti che hanno depositato istanza di liquidazione del patrimonio L. 3/2012

Inoltre, ai sensi dell’art. 188 della L. 145/2018, nel caso sia stata presentata alla data del 30.04.2019 istanza per la liquidazione del patrimonio da parte di organismo di composizione della crisi L. 3/2012 la definizione potrà essere effettuata, indipendentemente dal valore ISEE, nella misura del 10% dell’importo iscritto a ruolo.

 Versamenti per definizione delle iscrizioni a ruolo.

I versamenti per le definizioni dovranno essere effettuati

  1. In unica soluzione entro il 30.09.2019;
  2. In modo rateale: entro il 30 novembre 2019 per il 35%; entro il 31.03.2020 per il 20%; entro 31 luglio 2020 per il 15% e il saldo entro il 31 marzo per il restante 15% (sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nella mura del 2% anno a decorrere dal 01 dicembre 2019).

Controllo delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Ai sensi del comma 189 dell’art. 1 L. 148/2018 l’agente della riscossione comunica entro il 31 ottobre 2019 gli importi da versare dovuti ai fini dell’estinzione, nonché gli importi delle singole rate.

Nel caso non siano sussistenti le condizioni per accedere alla regolazione ai fini ISEE, L’agente per la riscossione provvederà a comunicare la mancanza dei requisiti per accedere alla definizione agevolata e nel contempo, qualora ricorressero le condizioni per poter accedere alla rottamazione ter (art. 3 DL. 119/18 convertito in L. 136/2018) provvederà a comunicare gli importi e scadenze previste in applicazione della predetta definizione agevolata, mediante il pagamento in 17 rate (30% entro il 30.11.2019 ed il restante 70% in rate di pari importi scadenti rispettivamente il 28 febbraio. 31 maggio, 31 luglio, e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Riapertura termini per la rottamazione ter.

Per coloro che abbiano invece presentato precedente istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali e non abbiano provveduto al pagamento degli importi dovuti al 7 dicembre 2018, di cui alla L. 118/2018 art. 3 comma 23, potranno regolarizzare la posizione mediante il pagamento del 30% entro il 30.11.2019 e la restante parte 70% in 8 rate uguali scadenti il 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 negli anno 2020 e 2021. Saranno applicati interessi nella misura del 2% per le rate a decorrere dal 01.12.2019.

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