
La recente legge 60/2025, che ha convertito il Decreto Legge 19/2025, introduce importanti novità in ambito energetico con misure di sostegno per famiglie, microimprese e attività sportive. Vediamo nel dettaglio tutte le disposizioni entrate in vigore dal 30 aprile 2025.
Contributo straordinario per energia elettrica e gas naturale (Art. 1, c. 1)
Il legislatore ha previsto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica destinato ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro per l’anno 2025. L’erogazione del contributo sarà gestita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Bonus elettrodomestici: le novità (Art. 1, c. 3bis)
Viene modificata la disciplina del bonus elettrodomestici previsto dalla Legge 207/2024 con l’eliminazione del riferimento alla classe energetica B come soglia minima per l’accesso all’agevolazione. Sarà un decreto interministeriale a individuare gli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica prodotti nell’Unione europea che potranno beneficiare del contributo, a condizione che sostituiscano apparecchi di classe energetica inferiore.
Per la gestione delle domande, il legislatore ha previsto l’utilizzo della piattaforma informatica di PagoPA S.p.a., mentre le attività di verifica e controllo saranno affidate a Invitalia S.p.a.
Misure per famiglie e microimprese vulnerabili (Art. 2, cc. 2-2ter)
Nel quadro del Piano sociale per il clima (PSC), in linea con il regolamento UE 2023/955, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, con un impiego di risorse fino al 50% del totale disponibile. Le modalità di intervento saranno flessibili e adattabili all’andamento dei prezzi energetici, per garantire un accesso adeguato ai servizi energetici essenziali.
Una significativa novità riguarda la protezione dell’abitazione principale: non è pignorabile l’immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile (secondo la definizione del D.Lgs. 210/2021), qualora:
- Il debito per bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro
- La casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore
- Il soggetto sia ivi residente
- Non si tratti di abitazioni di lusso (come definite dal D.M. 2.08.1969) o immobili di categoria catastale A/8 e A/9
In questi casi, il condominio mantiene comunque la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale sull’immobile.
Riduzione dei costi energetici per le imprese (Art. 3, cc. 1, 4, 5)
La legge autorizza, per il 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Inoltre, vengono ampliate le finalità agevolabili con le risorse della CSEA, includendo anche la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
In particolare, l’ARERA dovrà disporre l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS (la parte della spesa per oneri generali finalizzata al sostegno delle fonti rinnovabili) per questi clienti, nei limiti delle risorse disponibili.
Disposizioni per famiglie e microimprese vulnerabili (Art. 4)
Una misura innovativa prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas sia destinato a misure di sostegno per famiglie e microimprese che hanno diritto al servizio a tutele graduali, con l’obiettivo di contenere gli oneri per le forniture di gas naturale ed energia elettrica.
Il decreto che accerta tali maggiori entrate potrà essere adottato se la media del prezzo del gas naturale nel bimestre precedente risulta maggiore, per almeno il 20%, del valore di riferimento indicato nell’ultimo documento di programmazione presentato alle Camere. Le agevolazioni saranno definite da ARERA con proprie deliberazioni.
Sostegno agli impianti sportivi (Art. 4quinquies)
Il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano viene incrementato di 10 milioni di euro per il 2025, destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto per ridurre i costi energetici degli impianti natatori e delle piscine energivore gestite da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Trasparenza e confrontabilità delle offerte energetiche (Art. 5)
ARERA dovrà definire misure per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas per i clienti domestici sul mercato libero. L’obiettivo è rendere più facilmente leggibili le offerte e i contratti di fornitura, anche attraverso:
- Documenti tipo obbligatori per i fornitori
- Riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi
- Razionalizzazione dei parametri di riferimento
Il provvedimento riguarderà anche i contratti già in essere e definirà le modalità con cui i venditori dovranno comunicare le modifiche contrattuali, che dovranno recare in evidenza la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
In caso di inosservanza, ARERA potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 euro fino a 300 miliardi di lire (circa 155 milioni di euro), e nei casi più gravi sospendere l’attività d’impresa fino a 6 mesi o proporre la sospensione o decadenza della concessione.
Nuova figura professionale: il consulente per la gestione delle utenze (Art. 5bis)
La legge riconosce formalmente la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni. Questo professionista aiuta gli utenti nella gestione delle loro utenze, offrendo supporto nella comprensione dei servizi e nella loro amministrazione quotidiana.
A questa professione si applica la Legge 14.01.2013 n. 4 sulle professioni non organizzate. Il consulente deve possedere:
- Solida preparazione ed esperienza nel proprio ambito
- Conoscenza approfondita degli attori del settore e dei servizi
- Informazioni sul Codice del consumo, modalità contrattuali, tariffe e prezzi
- Competenze sulle norme relative a privacy e trasparenza
La qualificazione dei servizi può essere attestata da un’associazione professionale costituita secondo i criteri della L. 4/2013, e le competenze possono essere certificate da un ente accreditato da Accredia.
Fringe benefit per veicoli aziendali in uso promiscuo (Art. 6, cc. 2bis, 2ter)
Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina sui fringe benefit nel testo vigente al 31 dicembre 2024.
Questa disposizione permette di mantenere in via transitoria il regime precedente, che prevedeva percentuali ridotte per i veicoli a basse emissioni (dal 25% al 60% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km), rispetto al nuovo regime introdotto dalla Legge 207/2024, che prevede:
- 50% dell’importo per i veicoli tradizionali
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in
La nuova normativa si applicherà ai veicoli di nuova immatricolazione con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, ma con la deroga di cui all’articolo in esame per i veicoli ordinati entro fine 2024.
A questo link è possibile prendere visione del testo di legge