La certificazione unica rappresenta uno degli adempimenti più rilevanti per i sostituti d’imposta, poiché consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Con il provvedimento del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di certificazione unica 2026 relativi all’anno 2025, insieme alle istruzioni di compilazione aggiornate il 5 febbraio 2026. Questo documento deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia e consegnato ai percettori dei redditi, rispettando scadenze differenziate in base alla tipologia di reddito certificato.
Due modelli per esigenze diverse
La certificazione unica 2026 si articola in due versioni distinte. Il modello ordinario viene utilizzato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e contiene informazioni dettagliate che assolvono anche la funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta, il modello 770. Il modello sintetico è invece destinato al contribuente e presenta un contenuto informativo ridotto rispetto alla versione ordinaria, pur garantendo tutte le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Entrambi i modelli comprendono il frontespizio, la sezione dati del sostituto d’imposta e del contribuente, le parti relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati con dati fiscali, previdenziali e assicurativi, la sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni, oltre al prospetto per le locazioni brevi. Il modello ordinario include inoltre il quadro CT per comunicare la sede telematica di ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli.
Redditi certificati e ambito applicativo
La certificazione unica 2026 riguarda le seguenti categorie di redditi corrisposti nel 2025:
| Categoria reddito | Tipologie incluse |
|---|---|
| Lavoro dipendente e assimilati (artt. 49-50 TUIR) |
• Tassazione ordinaria • Tassazione separata • Ritenuta a titolo d’imposta • Imposta sostitutiva |
| Lavoro autonomo (art. 53 TUIR) |
• Compensi professionali • Diritti d’autore e d’inventore • Prestazioni occasionali |
| Provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) |
• Commissione, agenzia, mediazione • Rappresentanza commercio • Procacciamento affari • Vendite a domicilio (ritenuta a titolo d’imposta) |
| Corrispettivi condominio (art. 25-ter DPR 600/73) |
• Contratti d’appalto prestazioni 2025 |
| Locazioni brevi (art. 4 DL 50/2017) |
• Durata ≤ 30 giorni • Obbligo indicazione CIN dal 2025 • Limite 2 appartamenti dal 2026 |
| Redditi diversi (art. 67 TUIR) |
• Attività occasionale lavoro autonomo • Attività dilettantistica cori e bande |
| Lavoratori sportivi (DLgs. 36/2021) |
• Compensi 2025 • Franchigia 15.000 euro |
| Indennità cessazione | • Rapporti agenzia • Funzioni notarili • Attività sportiva autonoma |
| Procedure esecutive | • Pignoramento presso terzi (art. 21 co. 15 L. 449/97) • Esproprio (art. 11 L. 413/91) |
La certificazione include anche ritenute operate, detrazioni d’imposta, contributi previdenziali INPS e altri Enti, dati assicurativi INAIL e redditi esenti.
Esoneri dalla certificazione
Dal 2024 è stato introdotto un importante esonero per i compensi erogati ai contribuenti forfettari e ai contribuenti minimi. I soggetti che corrispondono compensi a chi applica il regime forfettario o il regime di vantaggio sono liberati dall’obbligo di rilasciare la certificazione unica e di trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Questa semplificazione è collegata all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per questi contribuenti.
L’esonero non si applica però ad alcune fattispecie specifiche. Le indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto, come quelle di maternità, devono comunque essere certificate. Allo stesso modo, i compensi erogati dalle aziende sanitarie ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale richiedono la certificazione, poiché per questi soggetti non si applica la fatturazione elettronica.
Principali novità fiscali per il 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche per i lavoratori dipendenti, con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale. Le agevolazioni si articolano su due livelli a seconda del reddito complessivo:
Bonus che non concorre al reddito (reddito complessivo fino a 20.000 euro)
| Reddito di lavoro dipendente | Percentuale applicabile |
|---|---|
| Fino a 8.500 euro | 7,1% |
| Da 8.500,01 a 15.000 euro | 5,3% |
| Da 15.000,01 a 20.000 euro | 4,8% |
Ulteriore detrazione d’imposta (reddito complessivo da 20.000,01 a 40.000 euro)
| Reddito complessivo | Importo detrazione |
|---|---|
| Da 20.000,01 a 32.000 euro | 1.000 euro |
| Da 32.000,01 a 40.000 euro | Importo decrescente calcolato con formula: 1.000 × [(40.000 – reddito) / 8.000] |
Entrambe le agevolazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro effettivo.
Fringe benefit e welfare aziendale
Per il 2025 sono state confermate le soglie di esenzione per i fringe benefit. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, compresi i rimborsi per utenze domestiche, affitto e mutuo dell’abitazione principale, non concorre alla formazione del reddito entro limiti specifici:
| Categoria dipendente | Limite esenzione | Campo CU |
|---|---|---|
| Senza figli fiscalmente a carico | 1.000 euro | 474 |
| Con almeno un figlio fiscalmente a carico | 2.000 euro | 475 |
Importante: nella certificazione unica occorre indicare l’intero ammontare dei fringe benefit ricevuti, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di esenzione. Quando il limite viene superato, l’intero importo deve essere assoggettato a tassazione ordinaria, non soltanto l’eccedenza.
Agevolazione per dipendenti neoassunti che trasferiscono la residenza
Requisiti per beneficiare dell’esenzione fino a 5.000 euro annui per i primi 2 anni:
- Assunzione con contratto a tempo indeterminato nel 2025
- Trasferimento residenza nel comune della sede di lavoro
- Distanza superiore a 100 chilometri dal precedente comune di residenza
- Reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 35.000 euro
Spese agevolate: canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati (campo CU 476). Solo la parte eccedente 5.000 euro concorre alla formazione del reddito. Questa agevolazione è cumulabile con le soglie di esenzione dei fringe benefit.
Settori specifici e agevolazioni mirate
Comparto turismo – Trattamento integrativo speciale
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Percentuale | 15% delle retribuzioni lorde |
| Periodo | 1 gennaio – 30 settembre 2025 |
| Prestazioni agevolate | Lavoro notturno e straordinario festivo |
| Settori interessati | Somministrazione alimenti e bevande, turismo, stabilimenti termali |
| Limite reddito 2024 | Massimo 40.000 euro |
| Campo CU | 479 |
Mance settore ricettivo e ristorazione – Imposta sostitutiva 5%
| Parametro | Valore 2025 | Valore precedente |
|---|---|---|
| Limite reddito anno precedente | 75.000 euro | 50.000 euro |
| Franchigia applicabile | 30% del reddito di lavoro dipendente | 25% |
Personale sanitario – Imposte sostitutive
| Categoria | Aliquota | Prestazioni agevolate |
|---|---|---|
| Infermieri SSN | 5% | Lavoro straordinario (campo CU 674-676) |
| Personale sanitario generico | 15% | Prestazioni aggiuntive (campo CU 671-673) |
Modifiche alle detrazioni per familiari a carico
La legge di bilancio 2025 ha riformato le detrazioni per carichi di famiglia con effetto dal periodo d’imposta 2025:
| Categoria familiare | Novità 2025 | Codice CU |
|---|---|---|
| Figli ≥ 30 anni non disabili | Detrazione abolita | – |
| Figli coniuge deceduto conviventi | Detrazione riconosciuta | C (figlio) |
| Ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni) | Detrazione confermata | G (nuovo codice) |
| Altri familiari non ascendenti (fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore) | Detrazione abolita | P (nuovo codice) |
| Familiari residenti estero (contribuenti extra-UE/SEE) | Detrazione abolita | – |
Importante: i dati dei familiari fiscalmente a carico devono essere indicati anche quando non spettano le detrazioni IRPEF, ad esempio per figli a carico con meno di 21 anni o con più di 30 anni non disabili.
Lavoratori del settore sportivo e delle corse ippiche
Addetti alle corse ippiche (novità 2025)
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Qualificazione fiscale | Redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. l-bis TUIR) |
| Soglia esenzione | 15.000 euro annui |
| Parte imponibile | Solo l’eccedenza rispetto a 15.000 euro |
| Campo CU quota imponibile | 13 |
| Campo CU ammontare lordo | 480 |
| Soggetti interessati | Addetti controllo e disciplina corse ippiche e manifestazioni cavallo da sella, iscritti registro Ministero Agricoltura |
Lavoratori settore sportivo dilettantistico – Gestione separata INPS
| Dato da indicare | Limite/Importo | Campo CU |
|---|---|---|
| Franchigia previdenziale utilizzata | Max 5.000 euro | 54 (sezione 3-bis) |
| Rimborsi spese forfettarie | Non costituiscono reddito ma concorrono a franchigia fiscale (15.000 euro) e previdenziale (5.000 euro) | 55 (sezione 3-bis) |
| Dati rapporto lavoro | Data inizio, cessazione, giorni durata | 787-790 |
Scadenze differenziate per la trasmissione telematica
I termini per l’invio telematico della certificazione unica 2026 all’Agenzia delle Entrate variano in base alla tipologia di reddito certificato:
| Scadenza | Tipologia certificazioni |
|---|---|
| 16 marzo 2026 | • Redditi di lavoro dipendente e assimilati • Lavoro autonomo occasionale • Diritti d’autore • Utili da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro • Corrispettivi erogati dal condominio • Locazioni brevi |
| 30 aprile 2026 | • Prestazioni di lavoro autonomo professionale abituale • Provvigioni per prestazioni non occasionali |
| 2 novembre 2026 | • Redditi esenti • Redditi non dichiarabili con precompilata • Provvigioni a soggetti diversi da persone fisiche |
Tolleranza di 5 giorni: le certificazioni errate possono essere corrette senza sanzioni entro 5 giorni dalla scadenza (21 marzo 2026 per la scadenza ordinaria, 5 maggio 2026 per lavoro autonomo e provvigioni).
Modalità di trasmissione e gestione degli invii
La trasmissione delle certificazioni uniche deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente attraverso i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato come dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente rispetto a quelle di lavoro autonomo, consentendo a professionisti diversi di gestire le rispettive competenze.
Gli invii possono essere di tre tipologie. Gli invii ordinari trasmettono i dati richiesti per la prima volta, mentre gli invii sostitutivi permettono di sostituire una certificazione già inviata e acquisita dal sistema. Gli invii di annullamento richiedono invece la cancellazione di una certificazione precedentemente trasmessa. Un flusso che contiene contemporaneamente invii ordinari e sostitutivi o di annullamento viene interamente scartato dal sistema, quindi occorre separare questi tipi di invio in flussi distinti.
Il sistema telematico rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati e costituisce la prova della presentazione. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un software specifico per compilare e inviare le certificazioni, oltre a un software di controllo che evidenzia eventuali anomalie o incongruenze prima dell’invio definitivo.
Comunicazione della sede telematica per i conguagli
I sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria sede telematica per ricevere le comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730. Questa comunicazione avviene compilando il quadro CT del modello ordinario, ma solo se non è stata già effettuata in precedenza.
Per comunicare variazioni successive, come il cambio di sede Entratel o la modifica dell’intermediario incaricato, occorre invece utilizzare il modello CSO. Questo modello va presentato nel periodo dal 9 aprile al 31 gennaio dell’anno successivo, quando non è più consentita la trasmissione delle certificazioni uniche con il quadro CT. La corretta comunicazione della sede telematica è fondamentale per ricevere tempestivamente i dati necessari per effettuare i conguagli a favore o a carico dei dipendenti che hanno presentato il modello 730.
Consegna della certificazione al contribuente
Oltre alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente il modello sintetico della certificazione unica.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Termine consegna | 16 marzo 2026 |
| Modello | Versione sintetica (contenuto ridotto rispetto all’ordinario) |
| Modalità | Formato cartaceo oppure elettronico |
| Contenuti aggiuntivi modello sintetico | • Scheda 8 per mille IRPEF • Scheda 5 per mille IRPEF • Scheda 2 per mille IRPEF (partiti politici) |
Consegna elettronica – Condizioni
La trasmissione in formato elettronico è ammessa solo se:
- Il contribuente può entrare in possesso della certificazione
- Il contribuente può materializzarla e stamparla
- Il contribuente ha gli strumenti necessari per riceverla
Esclusioni dalla consegna elettronica:
| Situazione | Modalità obbligatoria |
|---|---|
| Certificazione agli eredi di soggetto deceduto | Formato cartaceo |
| Dipendente con rapporto cessato nel 2025 | Formato cartaceo |
Certificazione già rilasciata
Se il sostituto ha già rilasciato una certificazione relativa al 2025 prima dell’approvazione dei nuovi modelli (es. cessazione rapporto), deve comunque rilasciare la nuova CU 2026 entro il 16 marzo, in sostituzione del documento precedente.
Certificazione diversa da quella trasmessa: il sostituto deve informare il contribuente che dovrà verificare e modificare i dati della dichiarazione precompilata.
Regime sanzionatorio rigoroso
Il sistema sanzionatorio previsto per le certificazioni uniche è particolarmente severo, vista l’importanza di questi dati per la precompilazione delle dichiarazioni.
| Violazione | Sanzione | Massimo per sostituto |
|---|---|---|
| Omessa, tardiva o errata trasmissione | 100 euro per ogni certificazione | 50.000 euro |
| Trasmissione corretta entro 60 giorni | 33,33 euro per certificazione (riduzione a 1/3) | 20.000 euro |
| Sostituzione/annullamento entro 5 giorni | Nessuna sanzione | – |
Termini per correzioni senza sanzioni
| Scadenza ordinaria | Termine correzione |
|---|---|
| 16 marzo 2026 | 21 marzo 2026 |
| 30 aprile 2026 (lavoro autonomo e provvigioni) | 5 maggio 2026 |
Scarto file telematici: nessuna sanzione se il nuovo invio avviene entro 5 giorni dalla scadenza, sia per scarto dell’intero file che di singole certificazioni (in quest’ultimo caso vanno ritrasmesse solo quelle scartate).
Ravvedimento operoso: è ammesso per regolarizzare invii omessi o errati oltre i termini ordinari, come confermato dalla circolare Agenzia delle Entrate 12/2024.
Adempimenti contributivi e assicurativi
La certificazione unica comprende anche i dati previdenziali e assicurativi, suddivisi per diverse gestioni. La sezione dedicata ai lavoratori subordinati del settore privato raccoglie i contributi dovuti all’INPS, mentre una parte separata riguarda i dipendenti pubblici delle gestioni ex INPDAP. I collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi occasionali iscritti alla Gestione separata hanno una sezione dedicata, così come i parasubordinati sportivi dilettantistici e i magistrati onorari.
Per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non occorre compilare la parte relativa ai dati contributivi INPS, poiché la certificazione viene rilasciata direttamente dall’Istituto sulla base dei dati comunicati dal datore di lavoro. I soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma hanno una sezione specifica, riflettendo la peculiarità del loro inquadramento che li considera fiscalmente come percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente pur mantenendo un regime previdenziale particolare.
I dati assicurativi INAIL devono essere indicati per tutti i soggetti protetti dalla tutela obbligatoria secondo il DPR 1124 del 1965, nonché per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. La certificazione prevede codici specifici per identificare categorie particolari di lavoratori, dalle imprese familiari agli apprendisti, dai lavoratori a domicilio agli assunti con contratti di inserimento o reinserimento.
Dati relativi al lavoro autonomo e alle provvigioni
Nella sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi occorre indicare la tipologia reddituale attraverso apposite causali, l’ammontare lordo corrisposto e le eventuali somme non soggette a ritenuta. Devono essere riportate le ritenute effettuate a titolo d’acconto o d’imposta, comprese quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali, insieme ai dati delle addizionali regionali e comunali.
I contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente vanno distinti, così come l’eventuale franchigia detratta dalle somme erogate. Le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite devono essere evidenziate separatamente, poiché non costituiscono oneri deducibili. Per i lavoratori del settore sportivo sono stati eliminati alcuni codici causale che riguardavano prestazioni sportive con contratti diversi dal lavoro subordinato o dalla collaborazione coordinata, a seguito delle modifiche normative intervenute.
La categoria di appartenenza dell’iscritto all’ente previdenziale va indicata utilizzando codici specifici che distinguono ad esempio i medici di assistenza primaria dai pediatri di libera scelta, i medici specialisti esterni da quelli del ruolo unico dell’assistenza primaria. Per gli infermieri prestatori d’opera occasionali iscritti all’ENPAPI e per i lavoratori della gestione ex ENPALS esistono codici dedicati che permettono di identificare correttamente il regime contributivo applicabile.
Pensionati e categorie particolari
Una novità rilevante della certificazione unica 2026 riguarda la classificazione dei pensionati. Sono stati introdotti codici specifici per distinguere i pensionati privati, pubblici, in cumulo o totalizzazione e quelli provenienti dal lavoro autonomo, mentre rimane il codice generale per i pensionati da casellario pensionistico. Questa distinzione permette una gestione più precisa dei dati previdenziali e delle relative implicazioni fiscali.
Per le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le proprie istruzioni alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. L’esenzione IRPEF introdotta dalla legge di bilancio 2017 deve riguardare tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli di reversibilità, e non solo i trattamenti di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Queste pensioni devono essere indicate con uno specifico codice nella sezione dei redditi esenti.
Gestione delle operazioni straordinarie
Le operazioni straordinarie che coinvolgono i sostituti d’imposta richiedono particolare attenzione nella compilazione della certificazione unica. Quando si verificano fusioni, scissioni, conferimenti o altre trasformazioni societarie, possono rendersi necessari conguagli complessivi di fine anno che interessano redditi erogati da soggetti diversi. La certificazione prevede sezioni specifiche per evidenziare questi casi particolari, distinguendo tra i redditi erogati direttamente dal sostituto certificante e quelli erogati da altri soggetti poi confluiti nella stessa entità a seguito dell’operazione straordinaria.
Il regime delle registrazioni IVA applicato dal sostituto d’imposta non influenza il periodo di competenza della certificazione. Un’impresa in contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA che riceve e registra nel 2025 una fattura professionale pagata nel 2026 dovrà certificare il compenso nella certificazione unica 2027, anche se per il proprio regime contabile il costo concorre al reddito del 2025. Il principio di cassa per la certificazione prevale sul regime contabile del sostituto.
Reddito di riferimento e indicatori fiscali
La certificazione unica 2026 introduce il concetto di reddito di riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali. Questo parametro si ottiene sommando i redditi di lavoro dipendente e assimilati soggetti a tassazione ordinaria, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi quando non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, oltre ai redditi da locazioni brevi e alle mance del personale alberghiero e della ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva. Il reddito di riferimento costituisce la base per verificare il diritto a numerose agevolazioni e detrazioni introdotte dalla normativa fiscale.
La compilazione della sezione relativa alle tipologie reddituali è diventata obbligatoria per tutti i redditi di lavoro dipendente e per le diverse casistiche di redditi assimilati, escludendo le pensioni che vengono identificate attraverso specifici codici nei dati anagrafici. Le istruzioni prevedono 17 codici per distinguere le diverse fattispecie, permettendo ad esempio di separare i redditi derivanti da uffici di amministratore e sindaco dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Questa classificazione dettagliata facilita la corretta gestione dei redditi anche quando l’inquadramento fiscale non coincide con quello previdenziale.
