Gli exchange comunicano i tuoi dati crypto al Fisco: cosa trovare nel cassetto fiscale e come comportarsi

Se hai un account su Binance, Coinbase o altri exchange di criptovalute, probabilmente hai già trovato – o troverai presto – delle comunicazioni nel tuo cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di errori o anomalie, ma dell’applicazione della normativa che impone agli operatori crypto registrati in Italia di trasmettere al Fisco i dati delle operazioni dei loro clienti. Questo articolo spiega cosa sono queste comunicazioni, perché arrivano, e soprattutto quali adempimenti devi assolvere per essere in regola.

Il quadro normativo: dal registro OAM alla direttiva DAC8

La trasparenza fiscale sulle criptovalute non è una novità del 2026. In realtà, gli exchange che operano legalmente in Italia sono già soggetti a precisi obblighi di comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate, anche se con modalità e intensità diverse rispetto a quanto prevederà la direttiva europea DAC8.

Gli obblighi attuali degli exchange registrati OAM

Dal 2022, tutti gli operatori che offrono servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, o servizi di portafoglio digitale, devono essere iscritti al registro tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori. Questa iscrizione non è una mera formalità amministrativa: comporta l’obbligo di applicare la normativa antiriciclaggio, verificare l’identità dei clienti attraverso procedure KYC, e soprattutto comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti sulle operazioni effettuate dagli utenti residenti in Italia.

Tra gli exchange più noti registrati presso l’OAM troviamo Binance Italy (codice PSV5, iscrizione 27 maggio 2022), Coinbase Europe Limited (PSV34), Kraken (PSV35), Crypto.com (PSV41), Young Platform (PSV1) e The Rock Trading (PSV2). Questi operatori sono tenuti a trasmettere annualmente all’amministrazione finanziaria, attraverso il Modello 770, informazioni aggregate sulle posizioni e le operazioni dei loro clienti.

Cosa cambierà con la DAC8 dal 2026

La direttiva europea DAC8, recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025 pubblicato il 22 dicembre 2025, introduce un sistema di scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto-attività tra tutti i Paesi dell’Unione Europea. A partire dal primo gennaio 2026, gli exchange dovranno raccogliere dati ancora più dettagliati sui loro clienti e comunicarli sistematicamente all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta li condividerà con le amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

Il meccanismo operativo prevede che nel 2026 gli exchange raccolgano i dati, che nel 2027 li trasmettano alle autorità fiscali nazionali, e che sempre nel 2027 avvenga il primo scambio automatico tra i diversi Paesi. La DAC8 recepisce gli standard OCSE contenuti nel Crypto-Asset Reporting Framework, estendendo alle criptovalute lo stesso livello di trasparenza già applicato ai conti bancari tradizionali attraverso il Common Reporting Standard.

Le informazioni che gli exchange dovranno comunicare includono tutte le operazioni rilevanti: acquisti di criptovalute, vendite e conversioni in euro, scambi crypto-crypto, trasferimenti verso wallet esterni, pagamenti effettuati con criptovalute, rendimenti da staking e lending, ricompense da programmi di incentivazione, e soprattutto i saldi finali al 31 dicembre di ogni anno.

Le comunicazioni nel cassetto fiscale: cosa sono e come leggerle

Accedendo alla sezione “Redditi percepiti” del proprio cassetto fiscale sul portale telematici.agenziaentrate.gov.it, molti contribuenti che utilizzano exchange registrati in Italia stanno trovando comunicazioni riferite al Modello 770 Ordinario, con l’indicazione del quadro SO. Queste comunicazioni provengono direttamente dagli exchange e contengono dati aggregati sulle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Il Modello 770 e il quadro SO

Il Modello 770 è la dichiarazione che i sostituti d’imposta presentano annualmente per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e ad altre informazioni rilevanti sui loro clienti o dipendenti. Il quadro SO, nello specifico, raccoglie comunicazioni di varia natura che non rientrano negli altri quadri specifici del modello.

Nel caso degli exchange di criptovalute, il quadro SO viene utilizzato per trasmettere informazioni aggregate sulle operazioni crypto degli utenti. La comunicazione contiene tipicamente i dati anagrafici del contribuente, un codice causale che identifica il tipo di operazione comunicata, un codice oggetto che specifica ulteriormente la natura della comunicazione, la data di riferimento, l’ammontare complessivo delle operazioni e, dove applicabile, la quantità di cripto-attività coinvolte.

Come interpretare i codici della comunicazione

Analizzando le comunicazioni che stanno comparendo nei cassetti fiscali dei contribuenti che utilizzano exchange come Binance, emerge una struttura ricorrente. I campi principali da considerare sono il codice causale, che nelle comunicazioni relative alle criptovalute spesso corrisponde alla lettera V, e il codice oggetto, che può assumere diversi valori numerici a seconda del tipo di informazione trasmessa.

L’ammontare indicato rappresenta generalmente il controvalore in euro delle operazioni effettuate o delle posizioni detenute nel periodo di riferimento. La quantità, quando presente, indica il volume di cripto-attività coinvolte nelle operazioni. È importante sottolineare che questi dati hanno natura informativa e non costituiscono di per sé una pretesa fiscale: servono all’Agenzia delle Entrate per verificare la coerenza tra quanto comunicato dall’exchange e quanto dichiarato dal contribuente.

Perché gli exchange comunicano questi dati

Le ragioni dietro queste comunicazioni sono molteplici e si intrecciano con gli obblighi normativi che gravano sugli operatori crypto registrati in Italia. Comprendere il “perché” aiuta a capire anche il “cosa fare” per essere in regola.

L’imposta di bollo sulle comunicazioni

Gli exchange registrati in Italia come operatori in valute virtuali sono tenuti ad applicare l’imposta di bollo nella misura del 2 per mille sul valore delle cripto-attività detenute dai loro clienti al 31 dicembre di ogni anno. Questa imposta, che ha natura patrimoniale, viene generalmente prelevata automaticamente dal saldo euro del cliente all’inizio dell’anno successivo, con un importo minimo di 1 euro se si possiede almeno una criptovaluta.

L’applicazione dell’imposta di bollo comporta l’obbligo per l’exchange di comunicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il Modello 770, i dati relativi alle posizioni dei clienti e agli importi dell’imposta applicata. Questa comunicazione permette al Fisco di verificare che l’exchange abbia correttamente assolto i propri obblighi e, contemporaneamente, fornisce informazioni sulle posizioni crypto dei contribuenti italiani.

Gli obblighi di trasparenza antiriciclaggio

La registrazione presso l’OAM comporta l’applicazione della disciplina antiriciclaggio, che impone agli exchange di identificare con certezza i propri clienti, conservare traccia di tutte le operazioni significative, e segnalare alle autorità competenti eventuali operazioni sospette. Questo quadro normativo si intreccia con gli obblighi fiscali: i dati raccolti per finalità antiriciclaggio costituiscono la base informativa anche per le comunicazioni fiscali.

L’exchange deve quindi tenere un registro dettagliato di tutti i movimenti effettuati dai clienti, registrando data, importo, controparte e natura di ciascuna operazione. Queste informazioni, opportunamente aggregate e anonimizzate dove previsto, confluiscono nelle comunicazioni periodiche verso l’Agenzia delle Entrate.

La preparazione allo scambio automatico DAC8

Le comunicazioni che stanno comparendo nei cassetti fiscali rappresentano anche una fase di rodaggio del sistema che diventerà pienamente operativo con la DAC8. Gli exchange stanno progressivamente adeguando le proprie procedure interne per essere pronti, dal 2026, a raccogliere e trasmettere il set completo di informazioni richiesto dalla normativa europea.

Questo significa che i contribuenti devono abituarsi all’idea che le proprie operazioni crypto sono e saranno sempre più trasparenti verso il Fisco. L’epoca dell’anonimato è definitivamente tramontata: ogni acquisto, ogni vendita, ogni trasferimento lascia una traccia che viene comunicata alle autorità fiscali.

Gli adempimenti dichiarativi: cosa devi fare

Trovare una comunicazione dell’exchange nel proprio cassetto fiscale non significa automaticamente dover pagare imposte aggiuntive o essere soggetti a controlli. Tuttavia, rappresenta un chiaro segnale che l’Agenzia delle Entrate dispone di informazioni sulle tue posizioni crypto, e che è quindi indispensabile aver assolto correttamente tutti gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge.

Il quadro RW: l’obbligo di monitoraggio fiscale

Il primo e fondamentale adempimento per chi possiede criptovalute è la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, o del quadro W se si presenta il Modello 730. Questo obbligo sussiste indipendentemente dall’importo detenuto – anche un solo euro di Bitcoin va dichiarato – e indipendentemente dal fatto che si siano realizzate plusvalenze nell’anno.

Il quadro RW ha finalità di monitoraggio fiscale e serve a dichiarare il possesso di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, categoria nella quale rientrano anche le criptovalute per espressa previsione normativa. La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste per tutte le cripto-attività, prescindendo dalla circostanza che siano detenute all’estero o in Italia, su exchange o in wallet privati.

La compilazione può avvenire secondo due modalità. La prima consiste nell’indicare un rigo del quadro RW per ogni wallet o exchange utilizzato, riportando il valore complessivo delle cripto-attività ivi detenute al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno. In questo caso, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto extracontabile, non da allegare alla dichiarazione, nel quale sono specificate le singole cripto-attività detenute con i rispettivi valori. La seconda modalità, più dettagliata, prevede di compilare un rigo per ciascuna cripto-attività posseduta.

Per determinare il valore da indicare, si utilizza il controvalore in euro risultante dalla piattaforma exchange dove le criptovalute sono custodite, oppure, in mancanza, il valore rilevabile da piattaforme analoghe o da siti specializzati come CoinGecko o CoinMarketCap. In assenza di quotazioni attendibili, si fa riferimento al costo di acquisto. È fondamentale conservare screenshot o esportazioni che documentino i valori utilizzati, per poterli esibire in caso di eventuali controlli futuri.

L’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA)

Un aspetto cruciale da comprendere riguarda il rapporto tra l’imposta di bollo applicata dagli exchange italiani e l’imposta sul valore delle cripto-attività introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Entrambe hanno natura patrimoniale e sono applicate nella stessa misura del 2 per mille annuo, ma non sono cumulabili.

Quando un exchange registrato in Italia applica l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività detenute dal cliente, il contribuente non deve versare l’IVCA su quelle stesse posizioni. Questo principio è stato definitivamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello numero 181 del 12 settembre 2024, che ha stabilito l’alternatività tra le due imposte.

In termini operativi, se utilizzi un exchange italiano che ha già applicato e prelevato l’imposta di bollo, dovrai comunque compilare il quadro RW per dichiarare il possesso delle criptovalute, ma barrerai la colonna 16 “Solo monitoraggio”, indicando che la compilazione ha unicamente finalità di trasparenza e non comporta il versamento dell’IVCA. Se invece detieni criptovalute su exchange esteri non registrati in Italia, o in wallet privati, dovrai versare autonomamente l’IVCA attraverso il Modello F24, utilizzando il codice tributo 1727 per il saldo e i codici 1728 e 1729 per gli acconti.

Il quadro RT: la tassazione delle plusvalenze

Oltre all’obbligo di monitoraggio, chi realizza plusvalenze dalla vendita di criptovalute deve dichiararle nel quadro RT del Modello Redditi (o nel quadro T del Modello 730) e versare l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Le plusvalenze si considerano realizzate quando si vende una criptovaluta contro euro o altra valuta avente corso legale, quando si scambia una criptovaluta contro una stablecoin, o quando si utilizza una criptovaluta per acquistare beni o servizi.

Per gli anni 2023 e 2024 resta operativa una franchigia di 2.000 euro: solo le plusvalenze complessive superiori a questa soglia sono soggette a tassazione. Dal 2025, tuttavia, la franchigia viene eliminata e ogni guadagno, anche minimo, diventa rilevante. Inoltre, a partire dal 2026 l’aliquota di tassazione salirà dal 26 al 33 per cento.

È importante comprendere che il calcolo delle plusvalenze segue il metodo LIFO – Last In First Out: si considerano vendute per prime le criptovalute acquistate più di recente. Questo meccanismo può avere impatti significativi sull’imponibile, specialmente per chi effettua numerose operazioni di acquisto a prezzi diversi. Le minusvalenze realizzate possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno, e l’eventuale eccedenza può essere riportata in avanti per i quattro anni successivi.

Oltre alle plusvalenze da compravendita, vanno dichiarati nel quadro RT anche altri proventi derivanti dalle criptovalute: le ricompense da staking, tassate al valore di mercato al momento della loro ricezione; gli interessi da lending; i token ricevuti tramite airdrop; i proventi da mining; le ricompense da launchpad, earn programs, cashback e qualsiasi altra forma di remunerazione collegata alle cripto-attività .

La documentazione da conservare

La presenza di comunicazioni degli exchange nel cassetto fiscale rende ancora più cruciale la conservazione di una documentazione completa e ordinata. Devi essere in grado di ricostruire, anche a distanza di anni, ogni singola operazione effettuata, dimostrando il costo di acquisto delle criptovalute vendute, la data delle operazioni, e il controvalore in euro al momento di ciascuna transazione.

La documentazione minima da conservare include gli estratti conto bancari che mostrano i bonifici verso e dagli exchange, le conferme di pagamento con carta di credito per acquisti crypto, la cronologia completa delle transazioni esportata da ogni exchange utilizzato sotto forma di file CSV o PDF, gli screenshot di acquisti e vendite con data, importo e prezzo chiaramente visibili, le comunicazioni ricevute dall’exchange incluse le ricevute dell’imposta di bollo.

Per le operazioni on-chain, è fondamentale annotare gli indirizzi dei wallet utilizzati e i transaction ID di ogni movimento, insieme agli screenshot degli explorer blockchain che permettono di verificare le transazioni. Se hai effettuato operazioni di acquisto o vendita OTC – over the counter, quindi al di fuori degli exchange – devi conservare i relativi contratti e ricevute. Infine, il prospetto extracontabile che dettaglia le singole cripto-attività per wallet deve essere predisposto con cura e conservato insieme alla documentazione fiscale.

Questa documentazione deve essere mantenuta per almeno dieci anni, considerando i termini di accertamento ordinari che possono essere raddoppiati in caso di omessa compilazione del quadro RW.

Cosa fare se non hai dichiarato le criptovalute

Se hai ricevuto comunicazioni da exchange nel tuo cassetto fiscale ma non hai mai compilato il quadro RW o dichiarato le eventuali plusvalenze, ti trovi in una situazione che richiede un intervento immediato. L’arrivo delle comunicazioni significa che l’Agenzia delle Entrate dispone già di informazioni sulle tue posizioni crypto, e prima o poi incrocerà questi dati con le tue dichiarazioni verificando la presenza di eventuali omissioni.

Il ravvedimento operoso: caratteristiche e vantaggi

Lo strumento più efficace per regolarizzare le omissioni è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Questo istituto permette di sanare spontaneamente errori, omissioni o ritardi nei versamenti fiscali, beneficiando di sanzioni notevolmente ridotte rispetto a quelle che verrebbero applicate in seguito a un controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni ordinarie per l’omessa compilazione del quadro RW vanno dal 3 al 15 per cento del valore delle cripto-attività non dichiarate, per ciascun anno di omissione. Se le cripto-attività sono detenute presso operatori con sede in Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, la sanzione base si riduce a un sesto del 3 per cento, quindi allo 0,5 per cento. Con il ravvedimento operoso, queste sanzioni vengono ulteriormente ridotte in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Tempistica Riduzione sanzione
Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 della sanzione base
Entro 1 anno 1/8 della sanzione base
Entro 2 anni 1/7 della sanzione base
Oltre 2 anni 1/6 della sanzione base

Facciamo un esempio pratico per comprendere l’entità della riduzione. Supponiamo di aver omesso la compilazione del quadro RW per l’anno 2022, con un valore di cripto-attività pari a 50.000 euro detenute su un exchange europeo. La sanzione base sarebbe del 3 per cento, quindi 1.500 euro. Con la riduzione per i Paesi UE, si scende a 250 euro. Applicando il ravvedimento lungo, oltre due anni dopo la scadenza, la sanzione finale diventa 250 euro diviso 6, quindi circa 42 euro. Come si vede, la convenienza del ravvedimento spontaneo è evidente.

Come effettuare il ravvedimento

La procedura per il ravvedimento operoso richiede alcuni passaggi tecnici che è consigliabile affrontare con l’assistenza di un commercialista specializzato in criptovalute. Il primo passo consiste nel calcolare le imposte omesse – IVCA e plusvalenze non dichiarate – le relative sanzioni ridotte secondo i coefficienti applicabili, e gli interessi legali maturati dalla data in cui avrebbero dovuto essere versate le imposte fino al momento del ravvedimento.

Successivamente, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, utilizzando il Modello Redditi e indicando nel frontespizio che si tratta di ravvedimento operoso. Nella dichiarazione integrativa si compilano correttamente i quadri RW e RT con tutti i dati che erano stati omessi in origine. Il versamento delle imposte, sanzioni e interessi deve essere effettuato tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo appropriati, contestualmente o prima della presentazione della dichiarazione integrativa.

La documentazione completa – ricevuta F24, dichiarazione integrativa protocollata, calcoli effettuati – deve essere conservata per eventuali verifiche future. È importante sottolineare che il ravvedimento operoso non si limita a ridurre le sanzioni: impedisce anche l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento che scatta in caso di omessa compilazione del quadro RW, e in molti casi può escludere conseguenze di natura penale.

L’importanza di agire prima dei controlli

Con l’intensificarsi delle comunicazioni da parte degli exchange e l’arrivo dello scambio automatico di dati previsto dalla DAC8, è ragionevole aspettarsi che l’Agenzia delle Entrate avvii controlli sistematici incrociando i dati ricevuti con le dichiarazioni presentate dai contribuenti. Chi non ha dichiarato le proprie posizioni crypto si troverà inevitabilmente sotto la lente del Fisco.

Le conseguenze di un controllo senza aver preventivamente regolarizzato la posizione possono essere pesanti. Oltre alle sanzioni piene, che come abbiamo visto possono arrivare fino al 15 per cento del valore non dichiarato per il quadro RW e dal 90 al 180 per cento delle imposte evase per le plusvalenze omesse, scatta il raddoppio dei termini di accertamento che permette all’Agenzia delle Entrate di contestare irregolarità fino a sette anni prima anziché cinque. In casi gravi, quando l’omissione supera determinate soglie, possono configurarsi anche reati tributari con conseguenze penali.

Il messaggio è quindi chiaro: se hai criptovalute e non hai mai dichiarato nulla, o se hai dichiarato solo parzialmente le tue posizioni, il momento di agire è adesso. Le comunicazioni che stanno comparendo nei cassetti fiscali rappresentano un chiaro segnale che il tempo dell’opacità è finito, e che la trasparenza fiscale sulle crypto è ormai una realtà operativa.

Come verificare la propria posizione

Per capire se sei in regola o se devi intervenire, il primo passo consiste nell’accedere al cassetto fiscale e verificare la presenza di eventuali comunicazioni da parte degli exchange. Il cassetto fiscale è accessibile gratuitamente dal sito telematici.agenziaentrate.gov.it utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione “Redditi percepiti” troverai l’elenco delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai vari sostituti d’imposta. Se utilizzi exchange registrati in Italia, dovresti trovare comunicazioni riferite al Modello 770 Ordinario, quadro SO, con il codice fiscale dell’exchange come mittente. Cliccando sulla singola comunicazione, puoi visualizzare i dettagli inclusi l’ammontare delle operazioni comunicate.

Il passo successivo consiste nel recuperare la documentazione completa delle tue operazioni crypto. Tutti gli exchange permettono di esportare lo storico delle transazioni in formato CSV o PDF. Devi scaricare questi file per ogni piattaforma utilizzata, includendo anche eventuali wallet privati per i quali dovrai ricostruire manualmente i movimenti annotando gli indirizzi e i transaction ID delle operazioni on-chain.

Con questa documentazione, puoi verificare se hai compilato correttamente il quadro RW in tutte le dichiarazioni degli anni in cui hai posseduto criptovalute. Controlla che il valore indicato al 31 dicembre di ogni anno corrisponda effettivamente alla somma delle tue posizioni crypto a quella data. Verifica inoltre di aver dichiarato tutte le plusvalenze realizzate nel quadro RT, calcolando correttamente la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto secondo il metodo LIFO.

Se emergi discrepanze, omissioni o errori, il consiglio è di rivolgerti immediatamente a un commercialista specializzato in criptovalute. La materia è complessa e in rapida evoluzione, con interpretazioni che a volte non sono univoche. Un professionista può aiutarti a valutare la situazione, calcolare correttamente imposte e sanzioni, e predisporre il ravvedimento operoso nella forma più conveniente.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente divulgative e non costituiscono consulenza fiscale.

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