Finanziaria 2023 – le misure fiscali

Si riassumono le principali disposizioni della legge finanziaria pubblicata in gazzetta ufficiale il  29.12.2022

Modifiche al regime forfetario

È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Flat Tax incrementale

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Ammortamento fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei settori del commercio al dettaglio sotto specificati, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati.

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta

Crediti di imposta energetici e gas

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agro meccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023. L’ammontare del credito per l’energia elettrica ammonta al 35% della spesa della componente materia prima e il 45% della spesa di materia prima per il gas.

Tregua Fiscale

Sono state disposte delle condizioni agevolate per la definizione di pendenze con Agenzia delle Entrate e Agenti della riscossione, in particolare:

  • la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
  • la definizione agevolata degli atti di accertamento;
  • alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
  • la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;
  • la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022

Nuovi limiti contabilità semplificata

per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:

− € 500.000 (in luogo dei precedenti € 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;

− € 800.000 (in luogo dei precedenti € 700.000) per i soggetti esercenti altre attività.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Limite utilizzo del contante

È confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

  • Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.
  • Le disposizioni in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l’imposta sostitutiva del 16%.
  • Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
  • La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.

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