Legge di Bilancio 2023 – Le misure per il lavoro

Si illustrano brevemente le principali novità in materia di lavoro previste dalla recente finanziaria.
Esonero parziale dei contributi previdenziali in busta paga a carico dei lavoratori dipendenti

La norma proroga a tutto il 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore già prevista dalla legge di bilancio 2022.  Inoltre, incrementa tale misura di un punto percentuale (quindi per un totale di tre punti percentuali) a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni under 36

Per le assunzioni effettuate nel 2023, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. 100 e seguenti, L. 205/2017, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia 35 anni e 364 giorni).

Incentivi per la assunzione delle donne

La legge di bilancio prevede, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo (riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), elevato alla misura del 100% (in luogo del 50 per cento) e nel limite massimo di importo pari ad euro 8.000 annui, in caso di assunzioni di donne:

  1. prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. In proposito l’INPS ha precisato (circolare 32/2021)che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. È richiesto pertanto, o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”;
  2. disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza

La norma riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale) beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.  L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Modifiche al lavoro occasionale

Le norme mirano ad estendere il perimetro di applicabilità della disciplina del contratto di prestazione occasionale mediante:
A) l’aumento del limite massimo (da 5.000 a 10.000 euro l’anno) dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (resta inalterato il limite a euro 5 mila dei compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori);
B) consentendo il ricorso alle prestazioni occasionali anche da parte degli utilizzatori che occupano fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato (precedentemente 5). La norma abroga la eccezione a favore delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.

Smart working nel 2023 per i lavoratori fragili

La norma dispone che , fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli. La stessa proroga non è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore).

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