Abolizione Esterometro dal 2022

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Abolizione Esterometro dal 2022

Con decorrenza dall’1.1.2022 la Finanziaria 2021 ha sostituito l’invio (trimestrale) all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, con un invio tramite SdI utilizzando il “formato” della fattura elettronica.
Recentemente, in sede di conversione, del c.d. “Decreto Fiscale” è stato approvato un emendamento che prevede lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.

Per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1 D.lgs 127/2015 ad opera dell’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022 i relativi dati vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il “formato” previsto per la fattura elettronica.
L’invio dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (ad esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica), va effettuato:

  • con  riferimento  alle  cessioni  / prestazioni rese, entro i termini di emissione  delle  fatture  / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
  • con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione
Di fatto diventerà obbligatorio trasmettere elettronicamente le fatture di vendita emesse nei confronti dei soggetti esteri (fino ad oggi non c’era questo obbligo, era facoltativo).
Come codice destinatario delle fatture emesse a soggetti esteri dovrà essere utilizzato il codice XXXXXXX.

Per quanto riguarda le fatture estere ricevute, sarà necessario comunicare con le regole della fatturazione elettronica (e non più con il tracciato esterometro) gli acquisti relativi a:

  • acquisti intracomunitari di beni;
  • altri acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge.

La comunicazione al sistema di interscambio avverrà tramite l’integrazione della fattura del fornitore, ai fini dell’assolvimento dell’Iva in Italia, si tratta di fatto dell’autofattura che fino ad ora era gestita in modo analogico, e dal 2022 quel tipo di documento dovrà essere trasmesso anch’esso tramite sistema di interscambio.
Al fine di creare il documento di autofattura dovranno essere utilizzati i seguenti codici specifici come tipo di documento:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972.

Alla luce degli attuali cambiamenti normativi, se si vuole ridurre il numero di trasmissioni elettroniche di fatture, si consiglia di valutare attentamente la convenienza dell’utilizzo di piattaforme di ecommerce per l’acqusto beni o servizi di modesto valore, per le quali si riceve fattura da fornitore estero. Potrebbe risultare preferibile.

Da un punto di vista puramente operativo, per automatizzare il processo, le software house stanno predisponendo (o hanno già predisposto) specifici aggiornamenti che permettono la creazione del file XML da trasmettere in fase di contabilizzazione del documento estero ricevuto.

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