Con la legge di bilancio 2026 il legislatore ha deciso di cambiare nuovamente le carte in tavola per chi investe in tecnologia e innovazione. Dopo anni di crediti d’imposta, si torna agli iper-ammortamenti, seppur con una veste rinnovata rispetto al passato.
Cosa sono e come funzionano
Gli iper-ammortamenti permettono di dedurre fiscalmente una cifra superiore al costo effettivo dei beni acquistati. In pratica, se comprate un macchinario da 100.000 euro, potrete dedurre fino a 280.000 euro (con la maggiorazione massima del 180%). Questo si traduce in un risparmio fiscale concreto che varia in base all’aliquota applicabile.
La novità principale è che questa agevolazione sostituisce i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0. Non si tratta più di un credito da utilizzare in compensazione, ma di una maggior deduzione da indicare nella dichiarazione dei redditi attraverso variazioni in diminuzione.
Chi può accedere all’agevolazione
L’iper-ammortamento è riservato esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa. Sono quindi ammessi:
- Imprese individuali (anche in forma di impresa familiare)
- Società di persone (snc, sas)
- Società di capitali (srl, spa, sapa)
- Società cooperative
- Enti commerciali
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri
Restano esclusi:
- Professionisti e lavoratori autonomi
- Chi applica il regime forfettario
- Imprese agricole che determinano il reddito su base catastale
- Società in tonnage tax
- Imprese in liquidazione o procedure concorsuali
Per accedere all’agevolazione serve rispettare le normative sulla sicurezza del lavoro e essere in regola con i contributi previdenziali. Quest’ultimo requisito va verificato al momento della spettanza del beneficio, non necessariamente a ogni utilizzo.
Quando vale l’agevolazione
Il periodo agevolato parte dall’1 gennaio 2026 e termina il 30 settembre 2028. A differenza di altre misure simili, non è previsto un termine “lungo” con prenotazione anticipata: conta la data effettiva di completamento dell’investimento.
Come si determina il momento dell’investimento
Per i beni mobili acquistati in proprietà, l’investimento si considera effettuato:
- Alla data di consegna o spedizione
- Oppure, se successiva, alla data del trasferimento di proprietà
Non rileva il momento dell’ordine o del pagamento dell’acconto. Questo significa che anche beni ordinati nel 2025 ma consegnati nel 2026 potrebbero beneficiare dell’agevolazione.
Per i beni in leasing conta la data di sottoscrizione del verbale di consegna all’utilizzatore. Se il contratto prevede un periodo di prova, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Coordinamento con il credito d’imposta 4.0 del 2025
Chi ha prenotato il credito d’imposta 4.0 entro il 31 dicembre 2025 e ha ricevuto conferma dell’agevolazione non può accedere agli iper-ammortamenti per quegli stessi investimenti. La norma parla di investimenti “che beneficiano” del credito precedente, quindi serve l’effettiva conferma dell’incentivo.
Se invece la prenotazione è stata annullata per esaurimento risorse, i beni potrebbero rientrare nella nuova misura. Su questo punto servirebbero però chiarimenti ufficiali.
Quali investimenti sono agevolabili
L’iper-ammortamento riguarda due categorie di beni:
Beni materiali e immateriali 4.0
Si tratta di beni compresi nei nuovi Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, che hanno sostituito e ampliato i vecchi elenchi. Tra le novità più rilevanti:
Beni materiali:
- Macchinari controllati da sistemi computerizzati
- Sistemi per il controllo qualità e sostenibilità
- Dispositivi per l’interazione uomo-macchina
- Infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni per AI
- Infrastrutture di connettività e sicurezza informatica industriale
Beni immateriali:
- Software e piattaforme di intelligenza artificiale generativa
- Sistemi di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI)
- Software per calcolo Carbon footprint
- Piattaforme per il Passaporto Digitale di Prodotto
- Sistemi di cybersecurity, big data analytics, cloud computing
Questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione richiede:
- Scambio di informazioni tramite protocolli standard riconosciuti
- Identificazione univoca del bene (es. indirizzo IP)
Beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile
Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti in impianti per produrre energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo. L’energia può essere autoconsumata anche “a distanza”, purché gli edifici o siti siano nella disponibilità dell’autoconsumatore.
Per gli impianti fotovoltaici esistono requisiti specifici: i moduli devono essere prodotti in UE con determinati livelli di efficienza (almeno 23,5% per celle standard, 24% per celle bifacciali).
Quanto si risparmia: le maggiorazioni a scaglioni
La maggiorazione del costo varia in base all’ammontare complessivo degli investimenti:
| Scaglione di investimento | Maggiorazione | Risparmio fiscale (IRES 24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% | 43,2% |
| Da 2,5 a 10 milioni € | 100% | 24% |
| Da 10 a 20 milioni € | 50% | 12% |
La logica è quella degli scaglioni fiscali: si applica la percentuale corrispondente a ciascuna fascia di investimento.
Esempio pratico: Un’impresa investe 6 milioni di euro in beni 4.0 nel 2026:
- Sui primi 2,5 milioni → maggiorazione 180% = 4,5 milioni
- Sui restanti 3,5 milioni → maggiorazione 100% = 3,5 milioni
- Maggiorazione totale = 8 milioni di euro
- Risparmio fiscale IRES = 1.920.000 euro
Come si calcola il costo agevolabile
Il costo da considerare è quello determinato secondo le regole fiscali ordinarie (art. 110 TUIR), che comprende:
- Prezzo d’acquisto del bene
- Oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, collaudo, messa a punto)
- IVA indetraibile (solo se indetraibile ex art. 19-bis1 DPR 633/72)
- Interessi passivi capitalizzati
Non rilevano:
- Il costo della perizia necessaria per l’agevolazione
- Gli interessi passivi non capitalizzati
- I contributi ricevuti per gli stessi costi
Per il leasing si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto, ma la maggiorazione spetta solo sulla quota capitale dei canoni, non sugli interessi.
Come funziona operativamente
A differenza del passato, l’accesso non è automatico. Serve presentare comunicazioni e certificazioni al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una piattaforma telematica. Le modalità attuative saranno definite da un decreto del Ministero delle Imprese.
La deduzione extracontabile
L’iper-ammortamento si realizza attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. In pratica:
- In contabilità si iscrive il bene al costo effettivo
- Si calcola l’ammortamento civilistico normale
- Nella dichiarazione si indica una variazione in diminuzione per la quota di maggiorazione
La maggiorazione si deduce in base ai coefficienti fiscali del decreto ministeriale del 1988, con la riduzione alla metà per il primo anno.
Esempio per un bene acquistato nel 2026:
- Costo: 10.000 euro
- Coefficiente ammortamento: 20%
- Maggiorazione 180%: 18.000 euro
- Ammortamento “aggiuntivo” annuo: 3.600 euro (20% di 18.000)
Piano di ammortamento fiscale:
| Anno | Ammortamento bilancio | Ammortamento fiscale | Variazione in diminuzione |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
| 2027 | 2.000 | 2.000 | 3.600 |
| 2028 | 2.000 | 2.000 | 3.600 |
| 2029 | 2.000 | 2.000 | 3.600 |
| 2030 | 2.000 | 2.000 | 3.600 |
| 2031 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
Totale deducibile: 28.000 euro (10.000 in contabilità + 18.000 extracontabili)
Regole per il leasing
Per i beni in leasing la maggiorazione si applica alla quota capitale dei canoni, dedotta in base all’articolo 102 del TUIR (periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale).
Se la durata contrattuale coincide con quella minima fiscale, la maggiorazione si deduce con lo stesso ritmo dei canoni a conto economico. Se la durata è diversa, possono rendersi necessarie variazioni fiscali.
Attenzione alle quote non dedotte
Se in un anno non si utilizza l’intera quota di maggiorazione spettante, la parte non dedotta si perde. Non è possibile recuperarla negli anni successivi, se non attraverso dichiarazione integrativa o istanza di rimborso per il periodo di competenza.
Cessione e sostituzione dei beni
Se durante il periodo di ammortamento fiscale cedete a titolo oneroso il bene agevolato o lo destinate a strutture estere, perdete le quote residue di maggiorazione. La cessione rileva indipendentemente dalla destinazione del bene (Italia o estero).
L’eccezione: la sostituzione
Potete continuare a fruire dell’iper-ammortamento se nello stesso anno della cessione sostituite il bene con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il bene sostitutivo costa meno dell’originale, la riduzione dell’agevolazione si concentra sull’ultima quota, senza spalmare la differenza su tutte le quote successive.
Esempio pratico:
- Bene originario: costo 1.000 euro, maggiorazione totale 1.800 euro
- Già dedotti: 900 euro in tre anni
- Bene sostitutivo: costo 800 euro, maggiorazione totale 1.440 euro
- Maggiorazione residua: 1.440 – 900 = 540 euro
Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) non dovrebbero far perdere l’agevolazione, in quanto il bene resta all’interno di un complesso aziendale funzionante.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Gli iper-ammortamenti sono cumulabili con altre agevolazioni nazionali o europee, a condizione che:
- Non coprano le stesse quote di costo
- Non si superi il costo sostenuto
La base di calcolo dell’iper-ammortamento va comunque ridotta degli altri contributi ricevuti per gli stessi costi.
Aspetti pratici da considerare
Perdite fiscali
Se la maggiorazione genera o aumenta una perdita fiscale, questa segue le regole ordinarie di deducibilità (riporto quinquennale o illimitato a seconda dei casi).
Acconti 2026
Per il calcolo degli acconti dovuti per il 2026 non si tiene conto degli iper-ammortamenti. Questo significa che con il metodo storico si considera l’imposta 2025 come se l’agevolazione non esistesse.
Requisiti dei beni
I beni devono essere:
- Nuovi: mai utilizzati (salvo utilizzo dimostrativo in show room)
- Prodotti in UE o SEE
- Destinati a strutture in Italia
Documentazione necessaria
Anche se attendiamo il decreto attuativo, è prudente conservare:
- Fatture e contratti
- Documentazione tecnica dei beni
- Attestazioni di interconnessione
- Verbali di consegna (per leasing)
- Eventuali perizie o certificazioni
Confronto con il precedente sistema
Rispetto ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0, gli iper-ammortamenti presentano vantaggi e svantaggi:
Vantaggi:
- Maggior valore della deduzione (fino al 180% contro il precedente 20-40% di credito)
- Nessun limite di cassa o problemi di capienza fiscale
Svantaggi:
- Beneficio dilazionato nel tempo (invece che immediato)
- Necessità di avere reddito imponibile per sfruttare la deduzione
- Non applicabile a chi è in regime forfettario o determina il reddito forfetariamente
