Rottamazione-quinquies 2026: guida completa alla nuova definizione agevolata delle cartelle

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova opportunità per regolarizzare i debiti con il Fisco: la rottamazione-quinquies. Si tratta di una definizione agevolata che permette di pagare le cartelle esattoriali eliminando sanzioni, interessi e aggi di riscossione. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, termine improrogabile.

Questa nuova sanatoria presenta una caratteristica distintiva rispetto alle precedenti: riguarda esclusivamente gli omessi versamenti di imposte dichiarate, lasciando fuori gli accertamenti fiscali veri e propri.

Quali debiti possono essere rottamati

La rottamazione-quinquies si applica ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Non conta la data di notifica della cartella, ma la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione.

Imposte e contributi inclusi

Possono essere definiti i debiti derivanti da:

Liquidazione automatica della dichiarazione – Quando l’Agenzia delle Entrate corregge errori di calcolo, controlla la tempestività dei versamenti o verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto pagato. Rientrano qui le imposte sui redditi (IRPEF, IRAP), l’IVA e le relative addizionali regionali e comunali.

Controllo formale – Quando l’Amministrazione chiede documenti per verificare detrazioni, deduzioni o scomputo di ritenute. Anche in questo caso, se emergono debiti che finiscono in cartella, possono essere rottamati.

Contributi INPS non versati – Solo quelli derivanti da omessi pagamenti dichiarati, non quelli emersi da accertamenti ispettivi. Attenzione: sono esclusi i contributi di Casse professionali o ENASARCO.

Violazioni del Codice della Strada – Le multe stradali possono essere rottamate, ma con una particolarità: si eliminano solo gli interessi, mentre le sanzioni restano integralmente dovute.

Tipo di debito Rottamabile
IRPEF, IRAP, IVA da dichiarazione ✓ Sì
Addizionali regionali e comunali ✓ Sì
Imposte sostitutive ✓ Sì
Contributi INPS dichiarati ✓ Sì
Imposta di registro ✗ No
Imposta su successioni e donazioni ✗ No
Imposte ipotecarie e catastali ✗ No
Contributi Casse professionali ✗ No
Multe stradali (solo interessi) ✓ Parziale

Cosa resta escluso

La rottamazione-quinquies non può essere utilizzata per:

  • Cartelle derivanti da accertamenti fiscali (quando l’Agenzia contesta imposte non dichiarate)
  • Recuperi di crediti d’imposta indebitamente utilizzati
  • Imposte di registro, ipotecarie, catastali
  • Tributi locali come IMU, TARI, TASI (salvo decisione autonoma dei Comuni)
  • Contributi previdenziali di Casse professionali

Attenzione particolare all’IMU: anche se si tratta di semplice omesso versamento di quanto dichiarato, l’IMU resta esclusa perché la sua dichiarazione non è annuale né soggetta a liquidazione automatica.

La seconda chance: riammissione dalle vecchie rottamazioni

Una novità significativa riguarda chi era già rientrato in precedenti rottamazioni ma poi è decaduto per mancato pagamento delle rate. Questi contribuenti possono presentare nuova domanda, a condizione che fossero già decaduti al 30 settembre 2025.

Sono riammessi i decaduti da:

  • Rottamazione-bis (2016)
  • Rottamazione-ter (2018)
  • Rottamazione-quater (2022)
  • Saldo e stralcio (2018)

Importante: chi ha aderito alla rottamazione-quater e ha saltato la rata di novembre 2025 o le successive non può aderire alla rottamazione-quinquies. Per questi soggetti continua il piano originario.

Quanto si risparmia: gli sconti della rottamazione

Il principale vantaggio della rottamazione sta nell’abbattimento degli oneri accessori. Ecco cosa viene eliminato:

Sanzioni amministrative – Stralciate per intero, sia quelle tributarie che quelle per omessi versamenti contributivi INPS. Per le multe stradali, invece, le sanzioni restano dovute.

Interessi di mora – Quelli maturati dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella (attualmente al tasso del 2,68% annuo) vengono completamente azzerati.

Altri interessi – Eliminati anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (4% annuo) e quelli da sospensione giudiziale o amministrativa.

Aggi di riscossione – Cancellati i compensi di Agenzia delle Entrate-Riscossione (6% o 3% a seconda dei casi, comunque aboliti dal 2022).

Voce Viene eliminata Resta dovuta
Imposte e contributi
Sanzioni tributarie e contributive
Sanzioni Codice della Strada
Interessi di mora
Interessi da ritardata iscrizione
Aggi di riscossione
Spese di notifica cartella
Spese procedure esecutive

Da pagare per intero: il capitale (imposte e contributi), le spese di notifica della cartella e i rimborsi per eventuali procedure esecutive già avviate.

Come presentare la domanda

La procedura inizia con la trasmissione telematica dell’istanza ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando il modello che verrà approvato nei prossimi mesi.

Scadenze da ricordare

30 aprile 2026 – Termine ultimo per presentare la domanda. È un termine perentorio: chi lo salta perde definitivamente la possibilità di rottamare.

Entro questa data è possibile anche integrare o revocare una domanda già inviata. Anche se non ci sono importi da versare (ad esempio, cartelle con sole sanzioni), la domanda va comunque presentata.

30 giugno 2026 – Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’importo complessivo da versare e il dettaglio delle rate, con le relative scadenze.

31 luglio 2026 – Scadenza per il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata.

Definizione parziale

Non è obbligatorio rottamare tutte le cartelle. Si può scegliere quali debiti definire:

  • Se si hanno più cartelle, si può rottamarne solo una parte
  • Se una cartella contiene carichi di enti diversi (esempio: Agenzia Entrate e INPS), si può definire solo un ente
  • Non si può frazionare il singolo ruolo: se una cartella deriva da otto liquidazioni IVA non pagate, vanno saldate tutte e otto

Effetti della domanda

Dal momento della presentazione della domanda scattano protezioni importanti:

Sospensione delle azioni esecutive – Si bloccano pignoramenti e altre procedure, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Divieto di nuove misure cautelari – Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche. Quelli già esistenti, però, restano validi.

Benefici immediati:

  • Si può ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
  • Non opera il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
  • Si possono riscuotere i crediti vantati verso le PA
  • Non scatta il divieto di compensazione per ruoli scaduti
  • Si possono ottenere i rimborsi fiscali senza che vengano automaticamente compensati

Sospensione delle rate in corso – Se si sta già pagando una dilazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/73, le rate restano sospese fino al 31 luglio 2026. Attenzione: questa sospensione vale solo per i carichi che si intendono rottamare.

Il piano di pagamento: fino a 54 rate

Chi non può pagare in un’unica soluzione può scegliere la rateizzazione, fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

Calendario dei versamenti

Le prime tre rate cadono nel 2026:

  1. 31 luglio 2026 – Prima rata
  2. 30 settembre 2026 – Seconda rata
  3. 30 novembre 2026 – Terza rata

Dalla quarta rata in poi, i pagamenti sono bimestrali con scadenze fisse: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno. L’ultima rata scade il 31 maggio 2035.

Sulle somme rateizzate si applicano interessi al tasso del 3% annuo, calcolati dall’1 agosto 2026.

Regole sulla decadenza

A differenza delle rottamazioni precedenti, questa versione è più “tollerante” sulle rate intermedie. La rottamazione non si perfeziona solo se:

  • Non si paga (o si paga in ritardo/in misura insufficiente) l’unica soluzione
  • Non si pagano almeno 2 rate, anche non consecutive
  • Non si paga l’ultima rata

Questo significa che si può saltare una sola rata senza perdere i benefici. Ma attenzione: non c’è più la tolleranza dei 5 giorni prevista nelle precedenti rottamazioni, quindi conviene sempre pagare con qualche giorno di anticipo.

Esempio pratico: Mario sceglie di pagare in 30 rate. Paga regolarmente fino alla ventesima rata, poi salta la ventunesima. Se riprende dalla ventiduesima, i benefici della rottamazione restano validi. Se salta anche la ventitreesima, decade e deve pagare tutto il debito residuo con sanzioni, interessi e aggi.

Cosa succede in caso di decadenza

Se non si rispettano le condizioni di pagamento:

  • Riemerge l’intero debito originario (con sanzioni, interessi, aggi)
  • Quanto già pagato resta acquisito e non è rimborsabile
  • Si possono riprendere pignoramenti e procedure esecutive
  • Possono essere iscritti fermi e ipoteche
  • Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza

È ancora possibile chiedere una normale dilazione ex articolo 19 del DPR 602/73, considerando che quella eventualmente in corso al 31 luglio 2026 è revocata di diritto.

Rottamazione e contenziosi pendenti

Chi ha presentato ricorso contro la cartella può comunque aderire alla rottamazione. Nella domanda bisogna indicare i giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciare.

La procedura nel processo tributario

Quando si presenta la domanda di rottamazione e si è in giudizio:

  1. Si deposita presso la Corte tributaria la domanda con ricevuta di trasmissione
  2. Il giudice sospende il processo in attesa dell’esito
  3. Se si paga la prima rata o l’intera somma entro il 31 luglio 2026, il processo viene dichiarato estinto a spese compensate
  4. Se non si paga, il processo riprende normalmente

Attenzione critica: l’estinzione del giudizio avviene con il pagamento della prima rata. Se poi si decade dalla rottamazione per mancato pagamento delle rate successive, il processo non può più essere riaperto. Si perde quindi sia la rottamazione sia la possibilità di contestare la pretesa fiscale.

Quando conviene rinunciare al ricorso

Prima di aderire alla rottamazione con contenziosi pendenti, vale la pena valutare:

  • Possibilità di vittoria nel giudizio – Se il ricorso ha buone probabilità di essere accolto (esempio: cartella prescritta o notificata tardivamente), potrebbe non convenire rottamare
  • Importo delle sanzioni e interessi – Se sono più elevati del capitale, la rottamazione è vantaggiosa
  • Certezza di pagare tutte le rate – Altrimenti si rischia di perdere sia il processo che i benefici della rottamazione

Prudenza: anche se si presenta domanda di rottamazione, è consigliabile appellare le sentenze sfavorevoli di primo grado se il termine sta per scadere. Meglio tutelare tutte le opzioni fino a quando non si è certi di poter rispettare il piano di pagamento.

Modalità di pagamento

I versamenti possono essere effettuati:

  • Con i bollettini precompilati che Agenzia delle Entrate-Riscossione allega alla comunicazione di liquidazione
  • Tramite domiciliazione bancaria, compilando l’apposito modulo
  • Presso gli sportelli dell’Agente della riscossione

Vietata la compensazione: non è possibile utilizzare crediti fiscali (esempio: IVA a credito) per compensare i debiti oggetto di rottamazione.

Effetti su solidarietà e questioni penali

Coobbligati solidali

Se più soggetti sono tenuti allo stesso debito (esempio: soci di società di persone), il pagamento effettuato da uno libera anche gli altri. Una volta che uno dei coobbligati paga tutte le rate, la pretesa si estingue per tutti.

Aspetti penali

La rottamazione può avere effetti anche sul versante penale. Per alcuni reati tributari, il pagamento integrale (incluso tramite rottamazione) costituisce:

  • Causa di non punibilità per omesso versamento IVA, ritenute e compensazioni indebite (se il pagamento avviene entro l’inizio del dibattimento di primo grado)
  • Circostanza attenuante per gli altri reati fiscali (con riduzione della pena fino alla metà se il pagamento avviene entro la fine del dibattimento)

L’attenuante è fondamentale per accedere al “patteggiamento” processuale.

Tributi locali: decisione agli enti

La rottamazione-quinquies non si applica automaticamente ai tributi locali come IMU, TARI, TASI. La Legge di Bilancio 2026, però, ha dato facoltà a Regioni, Province e Comuni di introdurre proprie forme di definizione agevolata.

Ogni ente locale può decidere autonomamente:

  • Quali tributi includere nella sanatoria
  • Se eliminare o ridurre solo interessi e sanzioni oppure anche parte del tributo
  • Le modalità e i termini per aderire (comunque non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento)

Queste definizioni possono riguardare anche carichi già accertati o per i quali è in corso un contenzioso.

Importante: i regolamenti comunali vanno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente. Chi è interessato a rottamare anche i tributi locali deve quindi verificare se il proprio Comune ha deliberato una definizione agevolata.

Procedure concorsuali e sovraindebitamento

La rottamazione è accessibile anche a chi si trova in procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo) o di composizione negoziata della crisi. In questi casi, il debito definito con la rottamazione viene trattato secondo le regole dei crediti prededucibili.

Per chi è in procedura di sovraindebitamento, si può rottamare pagando l’importo falcidiato secondo quanto previsto dal decreto di omologazione, con le modalità e i tempi stabiliti dal giudice.

Consigli operativi

Verificare i carichi definibili – Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà nell’area riservata del sito l’elenco dei debiti rottamabili con le relative date di consegna. È fondamentale controllare questi dati prima di presentare la domanda.

Valutare la sostenibilità del piano – Scegliere il numero di rate in base alle proprie effettive capacità economiche. Ricordare che la decadenza per mancato pagamento di 2 rate comporta la perdita di tutti i benefici.

Attenzione ai contenziosi – Se ci sono ricorsi pendenti con buone possibilità di successo, valutare attentamente se convenga rinunciare al giudizio.

Conservare la documentazione – Domanda di rottamazione, comunicazione di liquidazione, ricevute di pagamento vanno conservate per almeno 5 anni.

Verificare le dilazioni in corso – Chi sta già pagando rate per dilazioni precedenti deve sapere che queste vengono sospese solo per i carichi oggetto di rottamazione. Per gli altri debiti, occorre recarsi presso gli sportelli per ricalcolare il piano.

Pignoramento del conto corrente – Se si riceve un pignoramento, presentare subito la domanda di rottamazione e informare sia la banca che Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’istituto di credito ha 60 giorni per assegnare le somme, quindi bisogna attivarsi rapidamente.

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