Split Payment novità dal 1° luglio 2017

Incombenti novità relative alla normativa sulla scissione dei pagamenti (lo split payment). Con il decreto del MEF emanato il 27 giugno 2017 infatti sono state fissate le modalità di attuazione dell’art. 1 DL n. 50 del 24 aprile 2017 che ha modificato l’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 in materia di scissione dei pagamenti ai fini IVA.

La normativa prevedeva che già dal 1° gennaio 2015 i soggetti fornitori di servizi o vendita di merci alla Pubblica Amministrazione emettessero fattura con indicazione della scissione dei pagamenti per mezzo della quale l‘IVA indicata in fattura veniva versata per conto del fornitore direttamente all’erario e non più al fornitore stesso, che si vedeva accreditato solamente l’imponibile della vendita a saldo della sua posizione.

Questo meccanismo viaggiava pressoché in parallelo con la fatturazione elettronica, in formato xml e tramite Sistema di Interscambio, obbligatoria per tutte le forniture nei confronti della PA.

il DL 50/2017 cambia le carte in tavola portando due modifiche sostanziali alla disciplina dell’inversione contabile:

  1. l’aumento dei soggetti verso i quali bisogna emettere fatture in regime di split payment;
  2. l’inclusione dei professionisti tra i soggetti che devono emettere fatture assoggettate a split payment;

Oltre ai soggetti verso i quali era già obbligatorio l’emissione di fattura in regime di scissione di pagamento, con le recenti novità tale platea viene ampliata dei seguenti soggetti:

  • Le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato, elenco;
  • le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime, elenco;
  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime, elenco;
  • le società controllate da regioni, provincie, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società da questi controllate, elenco;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE-Mib della Borsa Italiana, elenco.

Inoltre l’estensione dello split payment viene applicata anche ai professionisti che operano nei confronti dei soggetti sopra elencati. Questo ha provocato malumori tra i professionisti in quanto le loro prestazioni scontavano già una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF, a tale ritenuta si va ad aggiungere anche il mancato versamento dell’IVA.

Queste novità introdotte vanno a modificare il percorso che parte dall’emissione della fattura da parte dei cedenti/prestatori alla sua registrazione da parte del soggetti sottoposti a Split Payment. Ci sono una serie di adempimenti fiscali e contabili che devono essere posti in essere a partire da domani (1 luglio 2017), soprattutto per coloro che gestiscono in automatico il ciclo attivo (e passivo) di fatturazione.

In primo luogo i fornitori devono aggiornare tutte le loro anagrafiche clienti verificando, tramite gli appositi elenchi messi a disposizione del MEF, se tra i propri cessionari o committenti esistono soggetti sottoposti al regime di scissione del pagamento. In presenza di tali soggetti deve essere emessa fattura indicando sul documento l’espressione “scissione di pagamento” ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72.

Qui si apre un doppio canale di emissione delle fatture: infatti, come accennato in precedenza, se fino ad oggi l’obbligo di split payment e fattura elettronica coincidono, questa forma di fatturazione non è obbligatoria per i soggetti a partecipazione pubblica o società quotate nell’indice FTSE-Mib.

In relazione alle fatture emesse con questo particolare regime il fornitore non deve versare l’iva, la quale verrà versata dal proprio cliente. Il fornitore  però rimane comunque debitore dell’imposta in espressa in fattura nei confronti dell’erario. In quanto tale il fornitore dovrà annotare le fatture emesse nel registro vendite riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta. Questo ammontare non partecipa alla liquidazione di periodo e l’annotazione nei registri dovrà trovare equivalente contropartita in una voce contabile finalizzata allo storno dell’iva non più dovuta e che come tale non concorrerà alla liquidazione periodica. Di conseguenza il credito nei confronti del cliente verrà alimentato solamente dall’importo dei ricavi di vendita al netto dell’iva.

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