In attuazione del primo modulo della riforma fiscale, il D.Lgs. 30.12.2023 n. 216, in vigore dal 31.12.2023, introduce un’agevolazione per i titolari di reddito di impresa ed esercenti di arti e professioni. Per l’anno 2024 infatti sarà possibile usufruire di una maggiorazione del costo deducibile, pari al 20%, nella determinazione del reddito di impresa per il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Condizioni per l’agevolazione
Per godere di questa agevolazione, le aziende devono rispettare alcune condizioni. Le nuove assunzioni devono riguardare lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e devono comportare un aumento netto del personale rispetto all’anno precedente. Inoltre, gli incrementi occupazionali devono superare le diminuzioni occupazionali in società controllate o collegate.
Calcolo del costo riferibile all’incremento occupazionale
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è il minor importo tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’anno precedente. Questo calcolo segue le regole contabili e fiscali applicabili.
Esclusione in caso di riduzione del personale
Se il numero totale di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o uguale al numero di lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente, nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale.
Maggiorazioni per categorie di lavoratori svantaggiati
Il decreto prevede una maggiorazione dei costi per ciascun nuovo assunto appartenente a categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Gli specifici coefficienti di maggiorazione saranno stabiliti in un decreto ministeriale entro 30 giorni dal 31 dicembre 2023.
Determinazione dell’acconto delle imposte
Nel calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si terranno in considerazione le disposizioni del decreto. Solo nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si considererà l’imposta che sarebbe stata determinata senza l’applicazione di queste disposizioni.