Le novità del 1 luglio 2019 – La data della fattura elettronica

Dalla data del 1 luglio 2019 entrano in vigore le modifiche all’articolo 21 del DPR 633/72 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018 dello scorso autunno.

In pratica, viene a cessare il periodo transitorio che dava la possibilità di emettere la fattura elettronica entro il termine della liquidazione IVA del contribuente.

La circolare 14/E del 17 giugno pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul comportamento che i contribuenti devono seguire per procedere correttamente all’emissione delle fatture. Il chiarimento si è reso necessario per via delle modifiche all’Art. 21 del decreto IVA comparse all’interno del DL 119/2018. In particolare il nuovo art. 21 stabilisce che tra le informazioni obbligatorie da indicare in fattura ci deve essere anche la data dell’operazione, nel caso in cui la fattura sia emessa in un momento successivo alla data di effettuazione dell’operazione. Questa modifica normativa ha sollevato il problema che il tracciato xml delle fatture elettroniche avrebbe dovuto subire modifiche proprio per permettere di gestire il doppio campo data.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la sua circolare, afferma che la data di emissione della fattura, cioè la data in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario, è già attestata “inequivocabilmente e trasversalmente” dallo SDI. Motivo per cui, sul documento elettronico il campo “Data” deve essere valorizzato esclusivamente con la data in cui si è compiuta l’operazione (data che rappresenta il momento impositivo dell’IVA).

Prima di proseguire ulteriormente è necessario fare una distinzione tra i diversi tipi di fattura: la fattura immediata e la fattura differita.

La fattura immediata: rappresenta la regola generale ed è il documento di più normale uso. Viene emessa e consegnata o spedita al cliente entro il giorno di effettuazione della vendita della merce o del pagamento del servizio.

La fattura differita: La Fattura Differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello dell’effettuazione della prestazione, oppure diverso dalla consegna della merce. Di norma la Fattura Differita viene utilizzata per la fatturazione a fine mese di merce consegnata con DDT nel corso del mese solare. Questo permette di avere una sola fattura a fronte di molte spedizioni/consegne di merce per il cliente. E’ possibile emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo al compimento dell’operazione, purché l’operazione venga supportata da idonea documentazione (DDT, Scontrino fiscale, o anche notula proforma di un professionista).

L’introduzione della fatturazione elettronica ha causato problemi soprattutto sulla prima tipologia di fatture, quelle immediate, proprio perché la fattura si considera emessa al momento della sua messa a disposizione del cliente. Di fatto, nel caso di fattura elettronica, l’emissione della fattura si concretizza nel momento in cui lo SDI inoltra il documento elettronico alla PEC o Codice Destinatario del cliente.

Risulta chiaro che questo può portare a difficoltà nel completare tutto l’iter di creazione e trasmissione del documento entro il termine della giornata in cui è stata compiuta la vendita. Per questo motivo si è ritenuto opportuno modificare il termine di emissione della fattura immediata, che dal 1° luglio diventa “entro 10 giorno dalla data dell’operazione”.

Facendo degli esempi concreti: se incasso un pagamento per la prestazione di un servizio il 25 luglio, avrò tempo 10 giorni per emettere la fattura immediata, quindi entro il 4 agosto. Con le nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ha possibilità di creare il documento in un qualsiasi momento compreso tra il 25 luglio ed il 4 agosto, datare il documento 25 luglio, data dell’operazione, e trasmettete la fattura allo SDI entro il perentorio termine del 4 agosto. Viene definitivamente così risolta la problematica della doppia data sul documento. Le date saranno comunque due, ma il contribuente dovrà indicare la data in cui si è svolta l’operazione, mentre la data di emissione sarà attribuita automaticamente dallo SDI.

Nel caso invece di fatture differite non c’è stato bisogno di creare nuove o alternative modalità di emissione rispetto alle prescrizioni già contenute nell’art. 21 comma 4 del decreto IVA. Infatti il contribuente ha la possibilità di emettere fattura differita entro il 15esimo giorno del mese successivo a quando si è verificata l’operazione, purché questa sia documentata con un riferimento certo (DDT o altro documento idoneo). La circolare 14/E interviene precisando che in caso di più operazioni svolte nel mese nei confronti dello stesso soggetto destinatario, è possibile emettere un unico documento riepilogativo indicando una sola data, in particolare quella dell’ultima operazione.

Fornendo un esempio anche per questa casistica: qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

La possibilità di indicare la data dell’ultimo DDT come data della fattura permette alle aziende di emettere fatture differite e annotarle sul registro IVA vendite dello stesso mese per il quale si procede alla liquidazione dell’IVA, altrimenti si sarebbe creato così come per le fatture ricevute, un doppio binario tra la data di emissione del documento e la data di liquidazione dell’IVA.

Si sollevano alcune criticità sulla gestione delle date delle fatture e i tempi di emissione delle stesse con questi nuovi chiarimenti: in particolare si pensi al contribuente che riceve un pagamento il data 1 ottobre, e nello stesso giorno crea e trasmette la fattura allo SDI. L’operazione è avvenuta nel mese di ottobre e per tanto la fattura verrà registrata sul registro iva di ottobre con conseguente liquidazione dell’imposta nello stesso periodo. Si ipotizzi che lo stesso contribuente però si accorge il 2 di ottobre di aver ricevuto un bonifico per il pagamento di una prestazione in data 28 settembre. Stando alle nuove direttive il contribuente ha tempo fino al 8 di ottobre per emettere la fattura relativa a quel pagamento, ma sarebbe una fattura che deve riportare la data operazione 28 settembre, e iscritta sul registro IVA vendite del mese di settembre. Per i principi di ordinata tenuta della contabilità non posso utilizzare un numero documento progressivo rispetto alla fattura emessa per certificare il corrispettivo ricevuto il 1° di ottobre. In questo caso è data la piena libertà al contribuente su come ottemperare l’obbligo di corretta contabilità: è possibile utilizzare una specifica codifica che consenta l’imputazione della fattura nel corretto periodo di imposta, l’utilizzo di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.

Si ricorda infine l’impianto sanzionatorio per chi viola le disposizioni di documentazione e registrazione di operazioni imponibili, sanzioni che si applicano anche alla trasmissione tardiva delle fatture elettroniche, che sono normate dall’art. 6 del D.Lgs 471 del 1997:

  • Nel caso di fatture con iva, la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA esposta in fattura;
  • Nel caso di fatture non imponibili, esenti o non soggette a IVA, la sanzione è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
  • Le violazioni relative alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini, o documenti di trasporto, o l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali la sanzione è pari al 100% dell’imposta non documentata.

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