Pensioni e previdenza complementare 2026: tutte le novità della legge di bilancio

La legge di bilancio 2026 introduce modifiche significative in materia pensionistica e di previdenza complementare. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per lavoratori e pensionati, partendo dalle novità sui fondi pensione.

Previdenza complementare: più deducibilità e nuove modalità di erogazione

Aumenta il limite di deducibilità dei contributi

Dal 2026 chi versa contributi a fondi pensione può dedurre dal reddito complessivo fino a 5.300 euro annui, contro i precedenti 5.164,57 euro. L’incremento di 135,43 euro può sembrare modesto, ma rappresenta un segnale di attenzione verso chi costruisce una pensione integrativa.

Questo limite si applica alla somma dei contributi versati dal lavoratore e di quelli eventualmente versati dal datore di lavoro. Rientrano nel calcolo anche le quote accantonate ai fondi aziendali di previdenza, ma non il TFR destinato alla previdenza complementare, che segue regole proprie.

Aspetto pratico da ricordare: se in un anno non utilizzate l’intero importo deducibile, la quota non dedotta si perde definitivamente. Non potete recuperarla negli anni successivi, salvo presentare una dichiarazione integrativa per lo stesso periodo d’imposta.

Chi deduce per i familiari a carico

Se versate contributi per familiari a carico (figli, coniuge), potete dedurre anche questi importi, sempre entro il limite complessivo di 5.300 euro. Conta l’ammontare non già dedotto dai familiari stessi.

Regole speciali per chi inizia a lavorare dopo il 2007

I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 mantengono un trattamento di favore. Nei primi cinque anni di adesione a un fondo pensione, se versano meno del limite annuale, possono “accumulare” la differenza e recuperarla nei vent’anni successivi.

Come funziona in pratica:

Supponiamo che nei primi cinque anni abbiate versato complessivamente 15.000 euro invece dei 26.500 possibili (5.300 × 5). Avete quindi un “credito” di 11.500 euro da utilizzare dal sesto al venticinquesimo anno di iscrizione.

Ogni anno, oltre ai normali 5.300 euro, potrete dedurre fino a 2.650 euro aggiuntivi (metà del limite annuale), fino a esaurire il plafond accumulato. L’importo massimo deducibile diventa quindi 7.950 euro annui.

Attenzione: non c’è obbligo di spalmare il recupero in modo uniforme. Potete utilizzare il plafond quando preferite, ma se non lo esaurite entro i vent’anni, la parte residua si perde definitivamente.

Le nuove forme di erogazione della pensione complementare

Dal 1° luglio 2026 cambiano le modalità con cui potrete ricevere la vostra pensione integrativa. Accanto alla tradizionale rendita vitalizia, vengono introdotte alternative più flessibili.

Quanto si può prendere in capitale

Il limite della quota in capitale passa dal 50% al 60% del montante accumulato. Se la rendita vitalizia derivante da almeno il 70% del montante risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale (circa 270 euro mensili per il 2025), potete liquidare l’intera prestazione in capitale.

Le nuove tipologie di rendita

Oltre alla rendita vitalizia classica, potete ora scegliere:

Rendita a durata definita Si calcola dividendo il montante per il numero di anni di vita residua attesa (secondo le tavole ISTAT). Ogni anno ricevete una rata che tiene conto sia del capitale che dei rendimenti maturati nel frattempo. Il capitale resta investito nella gestione del fondo.

Prelievi liberamente determinabili Potete richiedere importi variabili nel tempo, nei limiti delle rate maturate della rendita a durata definita.

Erogazione frazionata Il montante viene distribuito in un periodo minimo di cinque anni, con rate che decidete voi.

Tassazione delle nuove forme

Le rendite a durata definita e i prelievi liberi seguono lo stesso regime fiscale del capitale:

  • Aliquota base del 15%
  • Riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo di iscrizione
  • Riduzione massima di 6 punti (aliquota minima 9%)

L’erogazione frazionata ha invece un regime specifico:

  • Aliquota base del 20%
  • Riduzione di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo
  • Riduzione massima di 5 punti (aliquota minima 15%)

Protezione delle prestazioni

Tutte le forme di rendita – compresa la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) – godono della stessa protezione già prevista per le rendite vitalizie: sono incedibili, insequestrabili e impignorabili.

Nella fase di accumulo, la posizione individuale resta intangibile fino al momento in cui richiedete la liquidazione.

TFR e adesione automatica alla previdenza complementare

Cambia il versamento al fondo INPS

Per le aziende che devono versare il TFR dei dipendenti al fondo di tesoreria INPS, cambiano le regole di calcolo della soglia dimensionale.

Novità dal 2026:

  • Il numero di dipendenti si calcola sulla media annuale dell’anno precedente
  • Le aziende che superano i 50 dipendenti negli anni successivi all’avvio entreranno nell’obbligo quando raggiungono tale media

Periodo transitorio 2026-2027: Per questi due anni, l’obbligo scatta solo se la media supera i 60 dipendenti.

Dal 2032: La soglia scende da 50 a 40 dipendenti.

Adesione automatica: si amplia il meccanismo

Dal 1° luglio 2026 il sistema del “silenzio-assenso” per il conferimento del TFR alla previdenza complementare si estende significativamente.

Chi riguarda

Lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) Come già previsto, il TFR va automaticamente alla previdenza complementare se entro 60 giorni dall’assunzione non manifestate una scelta diversa.

Novità: lavoratori non di prima assunzione Se cambiate datore di lavoro e avevate già un’adesione a un fondo pensione collettivo previsto da accordi, il meccanismo automatico si attiva anche per voi. Il TFR confluisce nel fondo a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori della nuova azienda (salvo diverso accordo aziendale).

In assenza di accordi collettivi, si applica il fondo pensione residuale (definito dal decreto ministeriale del 2020).

Come funziona il diritto di rinuncia

Entro 60 giorni dall’assunzione potete:

  • Rinunciare all’adesione automatica e destinare il TFR a un altro fondo di vostra scelta
  • Mantenere il TFR in azienda (scelta successivamente revocabile)

Il datore deve conservare la vostra dichiarazione e rilasciarvi copia.

Gli obblighi del datore di lavoro

All’assunzione di nuovi lavoratori:

  • Fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili
  • Spiegare il meccanismo di adesione automatica
  • Indicare il fondo pensione di destinazione
  • Illustrare tempi e modalità delle diverse scelte

Per lavoratori già occupati in precedenza:

  • Verificare le scelte previdenziali pregresse
  • Farsi rilasciare apposita dichiarazione
  • Se il lavoratore aveva già un fondo, informarlo sulla possibilità di scegliere entro 60 giorni dove destinare il TFR

I versamenti al fondo partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore.

Investimenti per le adesioni non esplicite

I contributi e il TFR conferiti tramite adesione automatica devono essere investiti in percorsi che tengano conto dell’età del lavoratore e dell’orizzonte temporale. Gli statuti dei fondi dovranno prevedere linee di investimento con profili di rischio e rendimento differenziati.

Cambio di lavoro e trasferimento del TFR

Viene eliminato il vincolo legato ai contratti collettivi per il versamento del TFR e dei contributi del datore alla nuova forma pensionistica prescelta quando cambiate lavoro. Questo rende più semplice mantenere la continuità contributiva anche in caso di mobilità lavorativa.

APE sociale: confermata per il 2026

L’indennità ponte verso la pensione di vecchiaia viene prorogata anche per quest’anno. Permette di ritirarsi a 63 anni e 5 mesi, ricevendo un sostegno economico fino al raggiungimento dell’età pensionabile (attualmente 67 anni).

Chi può accedervi

L’APE sociale richiede la presenza di una tra queste condizioni:

Disoccupati

  • Licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
  • Aver terminato la disoccupazione senza rioccuparsi
  • 30 anni di contributi (28 per le donne con un figlio, 26 con due o più figli)

Caregiver

  • Assistenza da almeno 6 mesi di coniuge, parte dell’unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave
  • 30 anni di contributi (con le stesse riduzioni per le donne con figli)

Invalidi

  • Riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%
  • 30 anni di contributi (con riduzioni per le donne)

Lavoratori gravosi

  • Attività particolarmente pesanti svolte per almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10
  • Professioni incluse nell’elenco allegato al decreto
  • 36 anni di contributi (34 per le donne con un figlio, 32 con due o più)

Incompatibilità con il lavoro

Dal 2026 l’APE sociale non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli da lavoro occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

Incremento delle pensioni minime

Per i pensionati in condizioni disagiate con almeno 70 anni di età, l’integrazione speciale aumenta di 20 euro mensili per 13 mensilità (260 euro annui). L’obiettivo resta garantire un reddito minimo che nel 2025 era fissato a 616,67 euro mensili.

Adeguamento dei requisiti pensionistici

L’incremento di un mese nel 2027

In base all’andamento della speranza di vita, i requisiti per andare in pensione aumenteranno. Per il 2027 l’incremento sarà limitato a un solo mese, mentre dal 2028 si applicherà per intero quanto stabilito dal decreto interministeriale.

Questa progressione graduale riguarda:

  • L’età per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni)
  • I contributi per la pensione anticipata (attualmente 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne)

Chi è escluso dall’adeguamento

L’aumento dei requisiti non si applica a:

Lavoratori gravosi specifici Chi svolge le professioni dell’elenco allegato alla legge 205/2017 da almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) e ha almeno 30 anni di contributi.

Lavoratori con mansioni usuranti Addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti previsti dal decreto legislativo 67/2011, sempre con 30 anni di contributi.

Percettori di APE sociale Continueranno a ricevere l’indennità fino al raggiungimento del requisito anagrafico adeguato per la vecchiaia.

Forze armate, polizia e vigili del fuoco

Per queste categorie è previsto un calendario specifico di adeguamento:

  • 2028: +1 mese
  • 2029: +1 ulteriore mese
  • 2030 e seguenti: +1 ulteriore mese

Un decreto del Presidente del Consiglio individuerà le professionalità per cui, data la specificità dell’impiego, l’incremento potrebbe non applicarsi o applicarsi parzialmente.

È stato inoltre istituito un fondo specifico (da 20 a 40 milioni annui) per la progressiva perequazione del regime previdenziale di questi lavoratori.

L’incentivo a restare al lavoro

Confermato anche per il 2026 il bonus per chi matura i requisiti della pensione anticipata ma decide di continuare a lavorare.

Come funziona:

  • Il datore non versa più i contributi IVS a carico del lavoratore
  • L’importo corrispondente viene erogato direttamente in busta paga
  • Su questa somma non si pagano imposte

L’effetto pratico è un netto in busta paga più alto di circa il 9,19% (aliquota contributiva del lavoratore dipendente).

L’incentivo parte dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla manifestazione della volontà di rinunciare.

Liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici

Dal 1° gennaio 2027 i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici si accorciano da 12 a 9 mesi.

La riduzione si applica per chi cessa il rapporto di lavoro per:

  • Raggiungimento dei limiti di età
  • Limiti di servizio previsti dagli ordinamenti
  • Collocamento a riposo d’ufficio per anzianità massima

Altre disposizioni tecniche

Contributi pensionistici prescritti

Entro il 1° aprile 2026 verrà aggiornata la tabella delle tariffe che datori di lavoro o lavoratori devono versare all’INPS per costituire una rendita vitalizia quando i contributi pensionistici non versati sono ormai prescritti.

L’aggiornamento terrà conto dei nuovi coefficienti attuariali e sarà definito con decreto ministeriale, sentito l’INPS.

Calcolo della pensione: niente più cumulo con la previdenza complementare

Viene abrogata la norma che permetteva, dal 2025, di sommare virtualmente la rendita complementare alla pensione base per raggiungere gli importi soglia necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata.

Questa possibilità, introdotta solo un anno fa, non ha mai trovato applicazione pratica ed è stata eliminata.

Liquidazioni per i dipendenti pubblici nel 2027

I dipendenti pubblici che nel 2027 maturano i requisiti pensionistici adeguati riceveranno le indennità di fine servizio secondo le tempistiche previste dalle norme vigenti, non secondo quelle che si sarebbero applicate senza l’adeguamento dei requisiti.

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