Regime forfetario e lavoro dipendente: le regole per il 2026

Chi ha un lavoro dipendente può applicare il regime forfetario? E chi ha appena perso il lavoro? Vediamo nel dettaglio le regole che collegano questi due mondi, spesso fonte di dubbi per chi vuole avviare un’attività autonoma.

Il limite di reddito dipendente: 35.000 euro anche nel 2026

Una delle cause che impediscono l’accesso al regime forfetario riguarda chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a una certa soglia.

La regola base è questa: se nel 2025 avete guadagnato più di 35.000 euro come lavoratori dipendenti, nel 2026 non potete applicare il regime forfetario.

Questo limite di 35.000 euro rappresenta un innalzamento rispetto alla soglia originaria di 30.000 euro, introdotto per la prima volta nel 2025 e confermato anche per il 2026. Si tratta di una misura che amplia la platea dei potenziali beneficiari del regime agevolato.

Quali redditi contano nel calcolo

Per verificare se superate la soglia, dovete considerare:

Redditi che contano:

  • Stipendi e salari da lavoro dipendente
  • Redditi assimilati al lavoro dipendente (amministratori, collaboratori coordinati e continuativi)
  • Pensioni
  • Premi di risultato anche se tassati con imposta sostitutiva
  • Redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero

Redditi che non contano:

  • Arretrati tassati separatamente
  • Somme escluse dal reddito (come i fringe benefit entro i limiti previsti)
  • Benefit del welfare aziendale

In pratica, il riferimento è il reddito che trovate indicato nei punti 1-4 della Certificazione Unica. Questo significa che già dai primi giorni dell’anno dovete sapere se potete applicare il regime forfetario, anche prima di ricevere la CU, per gestire correttamente fatture, ritenute e altri adempimenti.

L’eccezione importante: rapporto di lavoro cessato

Esiste una deroga fondamentale che permette di superare il limite dei 35.000 euro: se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente, la soglia non rileva.

Questa regola serve a favorire chi ha perso il lavoro e vuole reinventarsi come autonomo. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • Il rapporto deve essere effettivamente cessato nell’anno precedente
  • Non deve esserci un nuovo rapporto di lavoro dipendente in essere al 31 dicembre dello stesso anno
  • Se percepite una pensione, questa conta comunque ai fini della soglia

Esempi pratici sulla cessazione

Situazione 1 – Cessazione nel 2025: Avete lasciato il lavoro a novembre 2025 con un reddito di 40.000 euro. Potete aprire partita IVA in regime forfetario da gennaio 2026 perché il rapporto è cessato nell’anno precedente.

Situazione 2 – Cessazione nel 2026: Lasciate il lavoro a febbraio 2026 e aprite partita IVA nello stesso anno. Non potete applicare il forfetario nel 2026 (perché vale il reddito del 2025), ma potrete farlo dal 2027 in poi.

Situazione 3 – Cambio lavoro: Avete cessato un lavoro a marzo 2025 ma ne avete iniziato subito un altro, ancora attivo al 31 dicembre 2025. In questo caso conta la soglia dei 35.000 euro perché al 31 dicembre avete un rapporto in essere.

Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro

Oltre al limite di reddito, esiste un’altra causa ostativa pensata per evitare trasformazioni fittizie di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni autonome più vantaggiose fiscalmente.

La regola stabilisce che: non può applicare il regime forfetario chi svolge l’attività prevalentemente verso:

  • L’attuale datore di lavoro
  • Un ex datore di lavoro con cui ha avuto rapporti nei due anni precedenti
  • Soggetti riconducibili a questi datori (società controllate, controllanti o collegate)

Come si misura la prevalenza

La prevalenza si calcola in termini di incassi: se più del 50% dei vostri ricavi o compensi proviene dall’ex datore di lavoro (o soggetti collegati), non potete usare il forfetario.

Aspetto importante: la prevalenza può essere verificata solo a fine anno. Se nell’anno in corso risulta che avete fatturato prevalentemente all’ex datore, perderete il regime forfetario dall’anno successivo.

Il vincolo temporale di due anni

La causa ostativa opera per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Facciamo chiarezza con un esempio:

Se volete entrare nel regime forfetario nel 2026 lavorando per il vostro ex datore, questo deve aver cessato di essere il vostro datore di lavoro prima del 1° gennaio 2024. In altre parole, devono essere trascorsi almeno due anni pieni dalla cessazione.

Anno cessazione rapporto Primo anno possibile per forfetario con ex datore
Dicembre 2023 o prima 2026
Gennaio 2024 o dopo 2027 o successivi

Esempio completo

Un contribuente cessa il rapporto di lavoro dipendente il 30 settembre 2025 con un reddito annuo di 40.000 euro. Nel 2026 avvia un’attività in regime forfetario.

Situazione 2026:

  • Può applicare il forfetario perché il rapporto è cessato (irrilevante la soglia di 35.000 euro)
  • Incassa 30.000 euro dall’ex datore e 50.000 euro da altri clienti
  • Totale incassi: 80.000 euro
  • Percentuale ex datore: 37,5% (sotto il 50%)

Risultato: può continuare con il forfetario nel 2027 perché non c’è prevalenza verso l’ex datore di lavoro.

Se invece avesse incassato 45.000 dall’ex datore e 35.000 da altri (prevalenza del 56%), avrebbe perso il regime forfetario dal 2027.

Quali redditi assimilati contano come “datore di lavoro”

Non tutti i redditi assimilati al lavoro dipendente comportano l’esistenza di un “datore di lavoro” ai fini di questa causa ostativa. Ecco una tabella di riepilogo:

Tipo di reddito assimilato L’erogatore è considerato datore di lavoro?
Soci lavoratori cooperative
Compensi a carico di terzi
Borse di studio No
Compensi sindaci e revisori No
Compensi amministratori e co.co.co
Remunerazioni sacerdoti No
Attività intramuraria (detenuti)
Indennità cariche elettive No
Rendite vitalizie No
Pensioni complementari No
Altri assegni periodici No
Lavori socialmente utili No

Questa distinzione è importante perché la causa ostativa opera solo quando c’è un vero “datore di lavoro” secondo queste classificazioni.

Eccezione per professionisti iscritti ad albi

Esiste una deroga specifica alla causa ostativa dell’attività prevalente verso l’ex datore di lavoro. Non si applica ai professionisti iscritti in albi o registri professionali che:

  • Svolgono attività anche in forme di collaborazione (come agenti, rappresentanti commerciali)
  • Lavorano per datori con più di 250 dipendenti
  • Sono contemporaneamente assunti con contratto part-time a tempo indeterminato
  • L’orario di lavoro è tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto nazionale

Questa norma consente ai professionisti di mantenere un piede nel lavoro dipendente part-time presso grandi aziende senza perdere il regime forfetario per l’attività autonoma, anche se prevalente verso lo stesso soggetto.

L’esclusione per chi svolge la pratica obbligatoria

La causa ostativa dell’attività prevalente verso l’ex datore non si applica a chi ha svolto il periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio della professione.

Questo significa che un avvocato, commercialista, architetto o altro professionista che apre partita IVA dopo la pratica può tranquillamente lavorare prevalentemente (o anche esclusivamente) per lo studio presso cui ha svolto il praticantato, senza incorrere nella causa ostativa.

La ratio è evidente: la pratica è un percorso formativo obbligatorio, non un normale rapporto di lavoro che si vuole mascherare.

Aspetti operativi da ricordare

Verifiche da fare a inizio anno

Nei primi giorni di gennaio dovete già sapere:

  • Quanto avete guadagnato come dipendenti nell’anno precedente
  • Se il rapporto di lavoro è cessato o è ancora in essere
  • Se avete lavorato per ex datori nei due anni precedenti

Queste informazioni vi servono per:

  • Emettere correttamente le fatture (con o senza IVA)
  • Comunicare ai clienti se operare ritenute d’acconto
  • Compilare correttamente il registro tributario

Monitoraggio durante l’anno

Se lavorate per un ex datore di lavoro (rapporto cessato da meno di due anni), dovete monitorare costantemente la percentuale di incassi da questo soggetto. Se a fine anno supera il 50%, perderete il regime forfetario dall’anno successivo.

Può essere utile:

  • Tenere un prospetto aggiornato dei ricavi per cliente
  • Calcolare periodicamente le percentuali
  • Diversificare i clienti se vi avvicinate alla soglia critica

Documentazione da conservare

È prudente conservare:

  • Certificazioni Uniche degli anni rilevanti
  • Lettere di dimissioni o risoluzioni consensuali
  • Contratti di lavoro con date di inizio e cessazione
  • Prospetti riepilogativi dei ricavi per cliente

Questa documentazione può risultare utile in caso di controlli o per dimostrare il rispetto delle condizioni di accesso al regime.

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