DL Rilancio – principali novità

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020

Le principali novità

  1. Sospensione dei versamenti;
  2. Esclusione del versamento IRAP;
  3. Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24;
  4. Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti;
  5. Agevolazioni a fondo perduto;
  6. Credito di imposta per sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
  7. Detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”);

1. Sospensione dei versamenti

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In pratica tutte le sospensioni che era intervenute con il Decreto “Cura Italia” prima e “Liquidità” poi, sono state ulteriormente differite nel tempo.

Vengono inseriti nella sospensione anche gli avvisi bonari e le rateazioni di avvisi bonari in scadenza da marzo al 31 maggio 2019, che protranno essere pagati anch’essi entro il 16.09.2020 in unica soluzione o in 4 rate.

2. Esclusione del versamento IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia­razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

3. Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

4. Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

4.1 Indennità per il mese di aprile

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti terma­li, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 eu­ro.

4.2 Indennità per il mese di maggio

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari con­­dizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di al­meno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio del­l’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

4.3 Indennità per lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

5. Agevolazioni a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo. Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

5.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019). In pratica deve essersi registrato un calo del fatturato/corrispettivi pari almeno al 33% rispetto al mese di aprile dello scorso anno.

5.2 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

5.3 Modalità di erogazione

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

6. Credito di imposta per sui canoni di locazione di immobili non abitativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo pagato nel 2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio.

6.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

6.2 Misura del credito

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

7. Detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Su questo particolare argomento si fa riferimento ad apposito articolo su questo sito.

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