IVA sulle permute e le dazioni in pagamento: chiarimento sull’entrata in vigore
La Legge di Bilancio 2026 aveva già cambiato le regole per calcolare la base imponibile IVA nelle cosiddette operazioni permutative — quelle in cui invece di pagare in denaro si scambia un bene o un servizio con un altro — e nelle dazioni in pagamento. Dal 1° gennaio 2026, la base su cui calcolare l’IVA non è più il “valore normale” dei beni o servizi scambiati, ma l’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili all’operazione.
Il Decreto Fiscale ha chiarito un punto che aveva generato incertezza: questa nuova regola si applica soltanto ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026. Per i contratti già in essere al 31 dicembre 2025 continua a valere il vecchio criterio del valore normale, senza che sia necessario ricalcolare nulla né richiedere rimborsi. Una clausola di salvaguardia tutela inoltre i comportamenti già adottati prima della chiarificazione.
Avviamento negativo nelle cessioni d’azienda: rateizzazione retroattiva
Per le imprese che adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il decreto introduce una norma rilevante per chi ha ceduto o acquistato un’azienda (o un ramo d’azienda) rilevando un avviamento negativo — il cosiddetto badwill, che si verifica quando il prezzo pagato è inferiore al valore del patrimonio netto acquisito.
In questi casi, l’avviamento negativo non concorre tutto in una volta alla formazione del reddito o del valore della produzione ai fini IRAP, ma viene spalmato in quote costanti nell’esercizio in cui la cessione avviene e nei quattro successivi. La disposizione ha effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il che significa che chi si trova già in questa situazione deve adeguare i propri calcoli fiscali.
Il contributo da 2 euro sulle importazioni di modico valore: rinvio al 1° luglio 2026
La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto un contributo amministrativo di 2 euro sulle importazioni di valore non superiore a 150 euro, in linea con la normativa doganale europea. Il Decreto Fiscale ne sospende l’applicazione per le spedizioni di beni importati fino al 30 giugno 2026. In pratica, chi acquista online da fornitori extra-UE con ordini sotto soglia non si vedrà applicare questo contributo almeno fino a luglio 2026.
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: operativa dal 1° maggio 2026
La Legge di Bilancio 2026 aveva eliminato l’esonero storico che consentiva alle agenzie di viaggio e turismo — così come agli agenti marittimi e aerei e agli agenti di imprese petrolifere — di non subire la ritenuta d’acconto del 23% sulle provvigioni percepite. La nuova regola avrebbe dovuto scattare dal 1° marzo 2026, ma il Decreto Fiscale ha spostato l’entrata in vigore al 1° maggio 2026.
Vale la pena ricordare come funziona la ritenuta: viene applicata sul 50% dell’ammontare delle provvigioni, oppure solo sul 20% se l’agenzia dichiara al committente di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o collaboratori. In quest’ultimo caso, l’impatto finanziario è molto più contenuto.
Iper ammortamento: cade il vincolo “Made in UE”
Tra le misure più attese dal mondo industriale c’è la modifica all’iper ammortamento reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2026. Questo incentivo consente alle imprese di maggiorare il costo fiscale di acquisto dei beni strumentali — sia materiali che immateriali interconnessi al sistema aziendale — realizzando così un risparmio d’imposta. Sono inclusi anche i beni finalizzati all’autoproduzione di energia per l’autoconsumo.
La norma originaria limitava il beneficio agli investimenti in beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il Decreto Fiscale ha eliminato questo vincolo geografico, rendendo l’iper ammortamento accessibile indipendentemente dal Paese di produzione del bene. L’agevolazione rimane comunque riservata agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, e l’acquisto deve essere perfezionato entro tale data senza possibilità di prenotazione anticipata.
Fa eccezione a questa liberalizzazione il settore degli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo: per questi beni il requisito di produzione in uno Stato UE rimane in vigore, in quanto ricollegato a una normativa specifica (art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023).
Credito d’imposta “Transizione 5.0” per le imprese rimaste senza risorse
Questo è probabilmente l’articolo più atteso da un numero significativo di imprese. Nel 2025, molte aziende avevano presentato regolarmente la comunicazione preventiva per accedere al credito d’imposta “Transizione 5.0” e avevano ricevuto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) conferma che i loro investimenti soddisfacevano i requisiti tecnici di ammissibilità. Nonostante tutto ciò, non avevano poi ottenuto il beneficio semplicemente perché i fondi si erano esauriti.
Il decreto introduce per queste imprese un nuovo credito d’imposta pari al 35% dell’importo indicato nella comunicazione preventiva originaria, a cui si aggiungono le spese sostenute per gli obblighi di certificazione. Il plafond complessivo stanziato è di 537 milioni di euro, ma il Governo ha già comunicato l’intenzione di valutare risorse aggiuntive in sede di conversione del decreto.
Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica a ciascuna impresa l’importo del credito effettivamente utilizzabile, dandone contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il credito diventa utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline) cinque giorni dopo questa comunicazione.
Dal punto di vista operativo, questo credito gode di condizioni particolarmente favorevoli:
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modalità di utilizzo | Esclusivamente in compensazione F24 (Entratel/Fisconline) |
| Limite annuo compensazione | Non soggetto al limite di € 2.000.000 (art. 34, L. 388/2000) |
| Limite quadro RU | Non soggetto al limite di € 250.000 (art. 1, c. 53, L. 244/2007) |
| Blocco per ruoli scaduti | Non opera il divieto di compensazione per debiti a ruolo > € 1.500 |
| Tassazione | Escluso da IRPEF, IRES e IRAP |
| Deducibilità interessi passivi | Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità (artt. 61 e 109 c. 5, TUIR) |
Premi agli atleti dilettanti: esenzione fino a 300 euro
Per i premi erogati in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026 è prevista una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi. Se il premio supera questa soglia, l’intero importo — e non solo la parte eccedente — è assoggettato a ritenuta.
Dividendi e plusvalenze da partecipazioni: ripristino del regime pre-2026
Questa misura interessa in modo diretto le società di persone e le società di capitali che percepiscono dividendi o realizzano plusvalenze su partecipazioni. La Legge di Bilancio 2026 aveva ristretto significativamente l’accesso al regime agevolato, introducendo due nuovi requisiti: la partecipazione detenuta doveva essere almeno del 5% oppure avere un valore non inferiore a 500.000 euro.
Il Decreto Fiscale cancella questi requisiti e ripristina il regime precedente, in vigore fino al 2025. Tornano quindi ad applicarsi le seguenti esenzioni senza condizioni percentuali o di valore:
| Soggetto percipiente | Tipo di provento | Quota esente |
|---|---|---|
| Società di persone | Dividendi | 41,86% |
| Società di persone | Plusvalenze PEX | 41,86% |
| Società di capitali | Dividendi | 95% |
| Società di capitali | Plusvalenze PEX | 95% |
Il decreto ripristina inoltre le condizioni per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti, con effetto dal 1° gennaio 2026.
Imposta di bollo sui conti correnti: aumenta per società e enti
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche — quindi società, enti, associazioni e qualsiasi altro soggetto non persona fisica — l’imposta di bollo annuale sui conti correnti bancari e postali sale da 100 a 118 euro, a partire dai conti emessi (e dagli estratti conto riferiti a periodi) dal 28 marzo 2026. Per le persone fisiche l’imposta rimane invariata a 34,20 euro.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e si basano sul testo del DL n. 38/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026. Trattandosi di un decreto legge, le disposizioni potrebbero essere modificate in sede di conversione parlamentare. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti normativi o circolari applicative prima di adottare qualsiasi comportamento fiscale.
