Iper-ammortamento 2026: decreto attuativo firmato

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1 commi 427-436) ha reintrodotto l’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo. A differenza delle agevolazioni precedenti (il bonus investimenti ex L. 178/2020 e il credito d’imposta transizione 5.0, che la nuova misura va di fatto a sostituire), l’accesso al beneficio non è automatico: richiede l’invio di apposite comunicazioni tramite una piattaforma telematica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il decreto attuativo firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Economia, definisce nel dettaglio le procedure operative. La bozza circolata, in attesa della pubblicazione ufficiale, consente già di delineare con precisione cosa deve fare un’impresa per non perdere il beneficio.

Cos’è l’iper-ammortamento e come funziona tecnicamente

L’iper-ammortamento non è un credito d’imposta e non genera liquidità immediata. Si tratta di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. A fronte di un investimento effettivo, il fisco consente di dedurre, in via extracontabile, un importo superiore al costo reale del bene, proporzionalmente nel corso del periodo di ammortamento.

Dal punto di vista contabile, nulla cambia: il bene viene iscritto in bilancio al costo storico effettivo e gli ammortamenti vengono calcolati ordinariamente. L’effetto dell’agevolazione si produce esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, attraverso una variazione in diminuzione extracontabile nel modello REDDITI, rilevante ai fini IRES e IRPEF ma non IRAP. Le minori imposte che ne derivano sono l’unico riflesso contabile dell’agevolazione.

La deduzione aggiuntiva si ripartisce lungo l’intero periodo fiscale di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. Se in un esercizio si deduce meno del massimo consentito, il differenziale non recuperato non può essere recuperato nei periodi successivi, salvo ricorso alla dichiarazione integrativa per il periodo di competenza, come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2017.

La misura del beneficio: scaglioni per annualità

La maggiorazione si applica con aliquote decrescenti in base all’ammontare dell’investimento. Un aspetto fondamentale, chiarito dalla relazione tecnica al DL 38/2026, è che i limiti indicati nella tabella si riferiscono a ciascuna annualità (2026, 2027 e 2028 separatamente), non all’arco temporale complessivo di vigenza della norma.

Quota di investimento (per annualità) Maggiorazione del costo
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50%
Oltre 20 milioni di euro Nessuna maggiorazione

Fonte: art. 1 co. 427 L. 199/2025 e art. 4 co. 2 del decreto attuativo MIMIT.

Un esempio aiuta a capire la logica a scaglioni. Un’impresa che nel 2026 effettua investimenti agevolati per 6 milioni di euro ottiene una maggiorazione di 4.500.000 euro (180% sui primi 2,5 milioni) più 3.500.000 euro (100% sui restanti 3,5 milioni), per una maggiorazione complessiva di 8 milioni di euro. Questa somma non viene incassata, ma dedotta fiscalmente nel corso degli anni di ammortamento del bene.

Chi può accedere e chi ne è escluso

L’iper-ammortamento è riservato ai soggetti titolari di reddito d’impresa: persone fisiche che esercitano attività commerciale (anche in forma di impresa familiare o azienda coniugale), società di persone (snc, sas), società di capitali (spa, sapa, srl), società cooperative, enti pubblici e privati con oggetto commerciale, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sono invece esclusi gli esercenti arti e professioni, i soggetti in regime forfetario (L. 190/2014) o che determinano il reddito con altri criteri di imposta sostitutiva, le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o procedure concorsuali) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per le imprese ammesse, la spettanza dell’agevolazione rimane comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolabili: quali beni rientrano

L’agevolazione copre due grandi categorie di investimenti, entrambe da completarsi nel periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Beni materiali e immateriali 4.0

Rientrano i beni strumentali nuovi inclusi negli Allegati IV (materiali) e V (immateriali) alla L. 199/2025, aggiornamento dei precedenti elenchi Industry 4.0. Sul fronte materiale si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina, beni per l’elaborazione e trasmissione dei dati. Sul fronte immateriale sono agevolati software, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale.

Condizione necessaria per entrambe le categorie è l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: il bene deve scambiare informazioni tramite protocolli documentati e riconosciuti internazionalmente (TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.) ed essere identificato univocamente da un indirizzo IP o standard equivalente. Si segnala che la bozza del decreto attuativo non contiene alcun riferimento ai software in cloud, circostanza che potrebbe porre interrogativi sulla loro agevolabilità in attesa di chiarimenti ufficiali.

Beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile

Sono agevolabili anche i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio. Con il DL 27 marzo 2026 n. 38 è stato eliminato, con effetto retroattivo dall’1.1.2026, il requisito che limitava il beneficio ai beni prodotti in uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo. Restano però invariati i vincoli territoriali per gli impianti fotovoltaici, che devono essere composti da moduli prodotti nell’UE con celle aventi efficienza almeno pari al 23,5% (o celle bifacciali ad eterogiunzione con efficienza almeno del 24%). Il decreto attuativo specifica inoltre che il dimensionamento degli impianti non può eccedere una producibilità attesa pari al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Coordinamento con il precedente credito d’imposta 4.0

Il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano già del credito d’imposta 4.0 previsto per investimenti effettuati nel 2025 o entro il termine lungo del 30 giugno 2026, purché prenotati entro il 31 dicembre 2025 (art. 1 co. 446 L. 207/2024). Non è quindi possibile cumulare le due misure sullo stesso bene.

Il decreto attuativo: cinque comunicazioni obbligatorie al GSE

Il tratto più rilevante del decreto attuativo è la procedura di accesso al beneficio. L’iper-ammortamento non è riconosciuto automaticamente: ogni impresa che intende fruirne deve trasmettere, tramite la piattaforma informatica del GSE (www.gse.it, sezione “Area Clienti”, accessibile via SPID o CIE), cinque categorie di comunicazioni nel corso della vita dell’investimento. Il mancato invio nei termini e con le modalità prescritte comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita definitiva del beneficio.

Le prime tre comunicazioni riguardano l’accesso al beneficio per ciascun investimento specifico; le ultime due, introdotte ex novo rispetto alle agevolazioni precedenti, servono al monitoraggio continuativo della spesa e restano dovute per tutta la durata della fruizione.

1. Comunicazione preventiva

È la comunicazione con cui l’impresa avvia la procedura, da presentare per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti. Deve contenere i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti nei beni 4.0 (Allegati IV e V) con la data prevista di interconnessione, la tipologia e l’ammontare degli investimenti in beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile con la data prevista di entrata in funzione, e i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio; se i dati risultano incompleti, l’impresa ha 10 giorni per integrare, dopodiché il GSE dispone di ulteriori 10 giorni per comunicare l’esito finale.

2. Comunicazione di conferma dell’investimento

Deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva. In essa l’impresa indica la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, allegando i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione preventiva. Per i beni in leasing, il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente tramite la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

3. Comunicazione di completamento

Va trasmessa al termine degli investimenti, dopo l’avvenuta interconnessione dei beni 4.0, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (termine prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE). La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Anche questa comunicazione non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.

Il momento di rilevanza fiscale del beneficio coincide con il periodo d’imposta in cui viene trasmessa questa comunicazione, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. Ne deriva una regola operativa critica: per poter dedurre la prima quota di iper-ammortamento nel modello REDDITI 2027 (periodo d’imposta 2026), il bene deve essere entrato in funzione e interconnesso entro il 31 dicembre 2026, e la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro il 31 dicembre 2026.

4. Comunicazione periodica (entro il 20 gennaio di ogni anno)

Novità assoluta rispetto alle agevolazioni precedenti. A partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa deve presentare ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio per l’anno in corso.

5. Comunicazione integrativa (entro il 30 giugno di ogni anno)

Sempre dovuta per tutta la durata della fruizione, entro il 30 giugno di ciascun anno l’impresa integra la comunicazione periodica con il piano di ammortamento relativo all’investimento, indicando le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio. Questa comunicazione consente al GSE di monitorare in modo puntuale il flusso di benefici fruiti, ai fini del controllo degli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato.

Schema riepilogativo delle comunicazioni

Comunicazione Quando Contenuto essenziale
Preventiva Prima dell’investimento Tipologia, ammontare, data prevista interconnessione/entrata in funzione
Conferma Entro 60 gg dall’esito positivo GSE sulla preventiva Pagamento 20% acconto, fatture identificative
Completamento Al completamento, comunque entro il 15/11/2028 Data completamento, perizia asseverata, certificazione contabile
Periodica Entro il 20 gennaio di ogni anno Investimenti effettuati, costo sostenuto, previsione utilizzo beneficio
Integrativa Entro il 30 giugno di ogni anno Piano di ammortamento, quote incentivo per esercizio

Fonte: art. 3 e art. 6 co. 6 del decreto attuativo MIMIT 4 maggio 2026

I documenti che devono accompagnare il completamento

La comunicazione di completamento deve essere corredata di due documenti obbligatori, senza eccezioni.

Perizia tecnica asseverata. Certifica le caratteristiche tecniche dei beni (inclusa la loro appartenenza agli Allegati IV o V) e la loro effettiva interconnessione al sistema aziendale. Deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato con adeguate coperture assicurative. Per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Certificazione contabile. Attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa. È rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione deve essere ottenuta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza previsti dalla normativa o, in attesa della loro adozione, di quelli del codice etico dell’IFAC.

Tutta la documentazione (perizie, certificazioni, fatture, documenti di trasporto) deve essere conservata e resa disponibile sia per i controlli del GSE sia per quelli dell’Agenzia delle Entrate, nei termini di decadenza previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973.

Come funziona il calcolo in dichiarazione

La deduzione aggiuntiva opera in via extracontabile, segue i coefficienti di ammortamento fiscale del DM 31.12.1988 (non quelli civilistici adottati in bilancio) ed è ridotta alla metà nel primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa, come previsto dall’art. 102 co. 2 del TUIR. Per il leasing la fruizione avviene in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fiscale. Per i beni immateriali (art. 103 co. 1 TUIR) la deduzione non supera il 50% del costo per esercizio.

La tabella seguente illustra il piano di ammortamento per un investimento esemplificativo in un bene materiale 4.0 con costo di acquisizione di 10.000 euro e coefficiente di ammortamento del 20%, agevolato al primo scaglione (180%).

Anno Ammortamento bilancio Ammortamento fiscale Variazione in diminuzione per iper-ammortamento
2026 1.000 1.000 1.800
2027 2.000 2.000 3.600
2028 2.000 2.000 3.600
2029 2.000 2.000 3.600
2030 2.000 2.000 3.600
2031 1.000 1.000 1.800
Totale 10.000 10.000 18.000

Esempio mutuato dalla circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, adattato alla nuova misura. L’ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà 28.000 euro: 10.000 per derivazione contabile e 18.000 in via extracontabile attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’agevolazione non rileva ai fini IRAP e non ha impatti di natura contabile, salvo le minori imposte correnti. La norma agevolativa non richiede alcuna specifica dicitura nelle fatture di acquisto dei beni agevolabili.

Acconti 2026: una cautela da non dimenticare

L’art. 1 co. 434 della L. 199/2025 prevede che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 venga effettuata senza tener conto delle disposizioni agevolative (commi 427-436). Nel calcolo dell’acconto IRES o IRPEF 2026, l’impresa non può quindi anticipare la riduzione del reddito derivante dall’iper-ammortamento: il risparmio fiscale si concretizzerà solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Decadenza: quando si perde il beneficio

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal beneficio nelle quote residue quando cede il bene a titolo oneroso o lo destina a strutture produttive estere senza provvedere, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sua sostituzione con un bene strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il sostituto costa meno, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo; se non viene effettuata alcuna sostituzione, si perdono le quote future ma non quelle già legittimamente dedotte.

La decadenza scatta anche in caso di assenza dei requisiti di ammissibilità, di documentazione irregolare imputabile all’impresa e non sanabile, di mancata conservazione della documentazione, di false dichiarazioni rese nella procedura, o di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario. In tali casi il GSE segnala all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il conseguente recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) il trasferimento del bene all’interno di un compendio aziendale non fa venir meno l’iper-ammortamento: il beneficio continua in capo all’avente causa secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il nuovo iper-ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee sugli stessi costi, a condizione che il cumulo non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto. La base di calcolo va assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili (art. 1 co. 431 L. 199/2025). Non è invece cumulabile con il credito d’imposta 4.0 sullo stesso bene.

Cosa resta da definire

Il decreto attuativo firmato definisce la procedura ma rinvia a successivi decreti direttoriali del MIMIT l’approvazione dei modelli di comunicazione, dei relativi allegati e delle istruzioni di compilazione, nonché le date di apertura della piattaforma GSE. I provvedimenti saranno pubblicati sui siti istituzionali del Ministero e del GSE e sulla piattaforma Incentivi.gov.it.

Due questioni restano aperte: l’agevolabilità dei software in cloud, assenti nella bozza del decreto attuativo, e i dettagli applicativi per le imprese che adottano principi contabili internazionali (IFRS), per le quali il disallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale potrebbe richiedere chiarimenti specifici. Per le imprese che pianificano investimenti in beni 4.0 nel 2026, il principale rischio operativo è procedurale: la perdita del beneficio per mancato rispetto delle scadenze comunicative è irreversibile. Vale la pena organizzarsi per tempo, coordinando il processo di acquisto e messa in funzione dei beni con i tempi tecnici per ottenere perizia asseverata, certificazione contabile e trasmissione della comunicazione di completamento al GSE entro il 31 dicembre 2026.

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