Il cassetto fiscale si arricchisce di nuove informazioni

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 210791/2026, firmato il 16 luglio 2026, il cassetto fiscale amplia ancora una volta il proprio contenuto informativo. Da quando la nuova funzione sarà attiva, i contribuenti potranno consultare direttamente nella propria area riservata gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, oltre ai relativi provvedimenti di autotutela.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, la norma che ha introdotto l’obbligo per l’Agenzia di rafforzare progressivamente il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, mettendo a disposizione dei cittadini tutti i dati, gli atti e le comunicazioni che li riguardano. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei rapporti tra fisco e contribuente, già avviato con l’abilitazione dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi online.

Quali atti diventano consultabili

La nuova funzione riguarda due categorie di atti, entrambe caratterizzate da un iter emissivo in larga parte automatizzato.

La prima è quella degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (in materia di agevolazioni tributarie) e della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il testo unico dell’imposta di registro. Sono gli atti con cui l’Agenzia liquida imposte come il registro o recupera agevolazioni decadute, ad esempio sulla prima casa.

La seconda categoria è quella degli avvisi di accertamento parziale automatizzati, emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per questi atti, proprio in ragione della loro natura automatizzata, non è previsto l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo di cui all’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Per entrambe le tipologie di avviso, il cassetto fiscale renderà visibili anche i provvedimenti di autotutela, parziale o totale, con cui l’ufficio corregge o annulla in tutto o in parte l’atto originario.

Dove si trovano gli atti: la sezione “L’Agenzia scrive”

Gli avvisi e i provvedimenti, una volta firmati digitalmente e protocollati tramite gli applicativi centralizzati utilizzati dagli uffici, confluiranno nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, la stessa area in cui oggi sono già consultabili altre comunicazioni dell’Agenzia. L’atto diventa visibile dal giorno successivo a quello in cui la relativa data di notifica al contribuente viene trasmessa negli applicativi di ausilio agli uffici.

Attenzione a un dettaglio operativo: se un provvedimento di autotutela viene gestito attraverso gli applicativi ma non firmato digitalmente al loro interno, nel cassetto fiscale comparirà soltanto l’informazione della sua esistenza, non il documento integrale.

Lo stato dell’iter: undici informazioni utili al contribuente

La novità più utile per chi deve orientarsi tra scadenze e strategie difensive riguarda probabilmente le informazioni sullo stato del procedimento, che il cassetto fiscale renderà disponibili accanto a ciascun avviso. Si tratta di undici possibili stati, riassunti nella tabella seguente.

Stato dell’iter Cosa indica
Notificato L’avviso risulta notificato al contribuente
Definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/1997) Il contribuente ha pagato per intero imposta e interessi, con sanzioni ridotte a un terzo, rinunciando al ricorso
Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/1997) Sono state definite solo le sanzioni, ridotte a un terzo, riservandosi la facoltà di ricorrere su imposta e interessi
Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/1997), presenza ricorso Come sopra, ma il contribuente ha effettivamente presentato ricorso su imposta e interessi
Mancata opposizione alla notifica Il contribuente non ha definito l’atto né presentato ricorso nei termini
Definito con pagamento (pace fiscale) Definizione avvenuta tramite l’istituto della “pace fiscale” (d.l. 119/2018)
Definito con pagamento (tregua fiscale) Definizione avvenuta tramite la “tregua fiscale” (legge 197/2022, commi 179-185)
Definito con pagamento (adesione) Definizione avvenuta tramite accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997)
Annullato con provvedimento di autotutela totale L’ufficio ha annullato integralmente l’atto
Presenza del provvedimento di autotutela parziale L’ufficio ha corretto parzialmente l’atto; l’informazione resta visibile finché non subentra uno stato successivo
Presenza ricorso / Definito da ricorso Segnala rispettivamente un contenzioso pendente o una pronuncia divenuta definitiva

Anche queste informazioni diventano visibili dal giorno successivo alla loro trasmissione negli applicativi di ausilio agli uffici, con un meccanismo di aggiornamento analogo a quello previsto per gli atti.

Chi può consultare gli atti

In questa prima fase di applicazione, l’accesso agli avvisi e ai provvedimenti di autotutela è riservato ai contribuenti a cui sono indirizzati, oltre che ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate secondo le modalità già previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023. Chi assiste più contribuenti tramite delega, ad esempio i professionisti abilitati, potrà quindi continuare a operare con lo stesso schema di autorizzazioni già in uso per gli altri servizi del cassetto fiscale.

Quando parte il servizio

Il provvedimento non fissa una data di avvio operativo: la disponibilità effettiva delle nuove funzioni sarà comunicata con un successivo avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Nel frattempo, il provvedimento chiarisce già che con futuri atti saranno pubblicate nel cassetto fiscale ulteriori tipologie di documenti, segno che l’ampliamento del contenuto informativo proseguirà nei prossimi mesi.

Perché conviene tenerla d’occhio

Al di là dell’aspetto tecnico, la novità ha una ricaduta pratica concreta. Poter verificare online, in tempo reale, se un avviso di liquidazione o un accertamento parziale risulta notificato, definito, impugnato o annullato in autotutela riduce il rischio di perdere termini per il pagamento agevolato o per il ricorso, ed è particolarmente utile a chi gestisce le posizioni fiscali di più soggetti. Resta comunque prudente non affidarsi soltanto alla consultazione telematica per il calcolo delle scadenze, soprattutto nella fase di prima applicazione di un servizio nuovo, e verificare sempre le date di notifica riportate sull’atto cartaceo o via PEC ricevuto.

Fonte: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 210791/2026 del 16 luglio 2026.

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