Dal 1° gennaio 2027 trova applicazione il Testo Unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. Una riorganizzazione importante del quadro normativo, con effetti pratici soprattutto per chi emette fatture, gestisce codici IVA e configura procedure contabili. Ecco cosa prevede il decreto, quali riferimenti cambiano e come prepararsi.
Perché è stato approvato un nuovo Testo Unico IVA
La disciplina italiana dell’imposta sul valore aggiunto è stata costruita nel tempo attorno al DPR 633/1972 e a numerose norme speciali, tra cui il DL 331/1993 per gli scambi intracomunitari e il D.Lgs. 127/2015 per fatturazione elettronica e corrispettivi. Il D.Lgs. 10/2026 ricompone una parte rilevante di tali disposizioni in 171 articoli, con sistematica più vicina alla struttura della direttiva IVA 2006/112/CE.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Supplemento ordinario n. 4. La decorrenza applicativa delle disposizioni è stabilita dall’articolo 171 al 1° gennaio 2027. Occorre leggere il decreto nel testo coordinato, tenendo conto delle modifiche del D.Lgs. 141/2026, articolo 3.
L’obiettivo principale è il riordino: la nuova collocazione delle disposizioni non modifica automaticamente le aliquote o i presupposti IVA delle operazioni. Le novità sostanziali eventualmente presenti devono essere individuate esaminando le singole disposizioni e la loro storia normativa.
Quali norme vengono sostituite
L’articolo 170 individua analiticamente le norme abrogate dal 2027, tra cui numerose disposizioni del DPR 633/1972, del DL 331/1993 e del D.Lgs. 127/2015. Non è quindi corretto affermare in termini generici che qualunque disposizione contenuta in tali provvedimenti sia integralmente abrogata.
È importante anche la regola di coordinamento contenuta nell’articolo 170: salvo diversa previsione, i rinvii alle disposizioni abrogate contenuti in altri atti normativi e amministrativi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Testo Unico. Questo principio consente di leggere i vecchi richiami alla luce della nuova struttura normativa.
Riferimenti normativi nelle fatture elettroniche: obbligo o buona prassi?
Il punto più operativo è l’aggiornamento dei riferimenti indicati nelle descrizioni dei codici IVA e, quando compilato, nel campo “RiferimentoNormativo” della fattura elettronica. Per esempio, una cessione all’esportazione oggi descritta come “non imponibile art. 8, DPR 633/72” potrà dal 2027 essere indicata come “non imponibile art. 45, D.Lgs. 10/2026”, individuando il comma e la lettera pertinenti.
Questo adeguamento favorisce la chiarezza documentale. Occorre però distinguere la corretta citazione della disposizione fiscale dai controlli tecnici del Sistema di Interscambio: il Testo Unico non introduce di per sé un nuovo codice Natura XML, né una regola generalizzata di scarto automatico basata sull’uso della vecchia numerazione.
Analogamente, il codice Natura dipende dalla natura dell’operazione: N3.1 per esportazioni nelle fattispecie previste, N3.2 per cessioni intracomunitarie, N4 per esenzioni, N6 con sottocodici per specifici reverse charge. Lo split payment è rappresentato dall’esigibilità IVA “S”, non da uno specifico codice Natura.
Tavola operativa di concordanza: riferimenti ante 2027, nuovi articoli e codici Natura XML
Aggiornamento: 5 novembre 2026 | D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, come modificato nel 2026
La tavola riporta tutte le famiglie di codici Natura oggi utilizzate e le principali sottocasuistiche fiscali. I codici Natura non cambiano automaticamente con la rinumerazione legislativa: la nuova colonna riguarda il riferimento di legge, da coordinare con le specifiche FatturaPA. Le voci residuali o non univoche sono segnalate espressamente.
| Codice XML / dato | Tipologia operazione | Riferimento fino al 2026 | Riferimento dal 2027 | Note applicative |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Somme escluse dalla base imponibile | Art. 15 DPR 633/72 | Art. 29 D.Lgs. 10/2026 | Verificare la fattispecie e il comma pertinente. |
| N2.1 | Cessioni beni fuori campo per territorialità | Art. 7-bis DPR 633/72 | Art. 15 | Per operazioni fuori territorio; alcune fattispecie doganali hanno diversa Natura. |
| N2.1 | Servizi generici B2B extraterritoriali | Art. 7-ter DPR 633/72 | Art. 17 | Verificare eventuale dicitura inversione contabile nelle operazioni intra-UE. |
| N2.1 | Servizi relativi a immobili, ristorazione, trasporto | Art. 7-quater DPR 633/72 | Art. 18 | Solo ove effettivamente non territoriali in Italia. |
| N2.1 | Servizi culturali, artistici, sportivi e simili | Art. 7-quinquies DPR 633/72 | Art. 19 | Solo ove effettivamente non territoriali. |
| N2.1 | Servizi particolari B2C | Art. 7-sexies DPR 633/72 | Art. 20 | In funzione di committente e luogo. |
| N2.1 | Servizi B2C verso soggetti extra-UE | Art. 7-septies DPR 633/72 | Art. 22 | Verificare le categorie di servizi. |
| N2.2 | Operazioni non rilevanti: cessioni di beni | Art. 2, c. 3 DPR 633/72 | Art. 5 | Solo quando la fattura viene emessa e N2.2 è appropriato. |
| N2.2 | Operazioni non rilevanti: servizi | Art. 3 DPR 633/72 | Art. 10 | Verificare specifiche esclusioni. |
| N2.2 | Regime forfetario | Art. 1, cc. 54 ss. L. 190/2014 | Art. 157 | In coordinamento con il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026). |
| N3.1 | Esportazione diretta a cura del cedente | Art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/72 | Art. 45, c. 1, lett. a) | Conservare la prova dell’uscita ove richiesta. |
| N3.1 | Esportazione a cura del cessionario | Art. 8, c. 1, lett. b) DPR 633/72 | Art. 45, c. 1, lett. b) | Verificare termini e prova doganale. |
| Da valutare | Esportazioni per finalità umanitarie | Art. 8, c. 1, lett. b-bis) DPR 633/72 | Art. 45, c. 1, lett. c) | Concordanza normativa certa; Natura N3.1/N3.6 da verificare sul caso. |
| N3.2 | Cessioni intracomunitarie di beni | Art. 41 DL 331/1993 | Art. 39 | Controllare presupposti sostanziali e documentali. |
| N3.2 | Call-off stock intra-UE | Art. 41-bis DL 331/1993 | Art. 40 | La singola operazione richiede verifica della fattispecie. |
| N3.3 | Cessioni verso San Marino | Art. 71 DPR 633/72 | Art. 50 | Distinguere dalla Città del Vaticano. |
| N3.4 | Cessioni assimilate alle esportazioni | Art. 8-bis DPR 633/72 | Art. 48 | Non tutte le operazioni N3.4 discendono dalla stessa disposizione. |
| N3.4 | Servizi internazionali | Art. 9 DPR 633/72 | Art. 49 | Controllare le condizioni di non imponibilità. |
| N3.4 | Operazioni con Città del Vaticano | Art. 71 DPR 633/72 | Art. 50 | Verificare il trattamento concreto dell’operazione. |
| N3.5 | Cessioni su dichiarazione d’intento | Art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/72 | Art. 45, c. 1, lett. d) | Controlli su dichiarazione d’intento e plafond. |
| N3.6 | Altre operazioni non imponibili senza plafond | Disposizioni speciali variabili | Disposizioni TU da individuare | Natura residuale: nessun singolo articolo nuovo. |
| N4 | Operazioni esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Art. 37 | Verificare numero e fattispecie specifica. |
| N5 | Regime agenzie di viaggio | Art. 74-ter DPR 633/72 | Art. 141 | Se applicabile e con IVA non esposta. |
| N5 | Regime del margine beni usati | DL 41/1995 | Disciplina del margine nel TU | La corrispondenza varia per articolo e caso: controllare la disciplina specifica. |
| N6.1 | Rottami e materiali di recupero | Art. 74, cc. 7-8 DPR 633/72 | Art. 139, cc. 7-8 | Reverse charge interno. |
| N6.2 | Oro industriale e particolari operazioni su oro | Art. 17, c. 5 DPR 633/72 | Art. 64, c. 5 | Vedi anche disciplina specifica sull’oro. |
| N6.3 | Subappalti edili | Art. 17, c. 6, lett. a) DPR 633/72 | Art. 64, c. 6, lett. a) | Verificare condizioni soggettive e oggettive. |
| N6.4 | Cessioni di fabbricati | Art. 17, c. 6, lett. a-bis) DPR 633/72 | Art. 64, c. 6, lett. b) | L’IVA deve essere dovuta con inversione contabile. |
| N6.5 | Cessioni telefoni cellulari | Art. 17, c. 6 DPR 633/72, previsione specifica | Art. 64, c. 6 (fattispecie pertinente) | Verificare la durata dell’autorizzazione al 2027. |
| N6.6 | Console, tablet, laptop, circuiti integrati | Art. 17, c. 6 DPR 633/72, previsione specifica | Art. 64, c. 6 (fattispecie pertinente) | Verificare l’eventuale proroga oltre il 31/12/2026. |
| N6.7 | Pulizia, demolizione, impianti e completamento edifici | Art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 | Art. 64, c. 6, lett. c) | Distinto dal subappalto edile N6.3. |
| N6.8 | Operazioni del settore energetico | Art. 17, c. 6 DPR 633/72, disposizioni energetiche | Art. 64, c. 6 (fattispecie pertinente) | Verificare i limiti temporali della singola operazione. |
| N6.9 | Altri casi di reverse charge interno | Varie norme speciali | Art. 64 o altre disposizioni pertinenti | Categoria residuale; nessun automatismo articolo-codice. |
| N7 | IVA assolta in altro Stato UE, nelle fattispecie previste | Art. 7-octies e art. 74-sexies DPR 633/72 | Artt. 23 e 150, secondo il caso | Il ricorso all’OSS non implica sempre N7. |
| Esig. S | Split payment: PA | Art. 17-ter, c. 1 DPR 633/72 | Art. 65, c. 1 | Modalità EsigibilitàIVA = S; non è un codice Natura. |
| Esig. S | Split payment: altri soggetti inclusi | Art. 17-ter, c. 1-bis DPR 633/72 | Art. 65, c. 2 | Verificare ambito soggettivo e autorizzazioni vigenti. |
| – | Fatturazione elettronica | Art. 1 D.Lgs. 127/2015 | Art. 77 | Norma procedurale, non codice Natura. |
| – | Corrispettivi telematici | Art. 2 D.Lgs. 127/2015 | Art. 82 | Norma procedurale, non codice Natura. |
Avvertenze per l’utilizzo
- I codici Natura XML N1-N7 restano categorie tecniche distinte dai riferimenti normativi; verificare sempre le specifiche applicabili al momento dell’emissione.
- Le corrispondenze non sono sempre uno-a-uno: un articolo originario può confluire in più articoli nuovi, e una Natura può coprire più norme.
- Per N3.1 in caso di esportazioni umanitarie e per altre fattispecie particolari il trattamento XML va verificato prima di applicare codifiche automatiche.
- Per le voci temporanee di reverse charge verificare la legislazione eventualmente approvata dopo il 5 novembre 2026.
Aggiornare gli ERP senza alterare i documenti storici
Un rischio frequente è intervenire sulle descrizioni dei codici IVA direttamente nelle tabelle generali del gestionale senza comprendere come il software ricostruisce registri e documenti degli anni precedenti. Alcuni sistemi memorizzano la dicitura in ogni fattura, altri la richiamano dinamicamente dal codice contabile. Le conseguenze dell’aggiornamento possono quindi essere molto diverse.
Le opzioni più comuni sono la storicizzazione delle descrizioni per periodo di validità oppure la creazione di codici specifici dal 2027. La scelta va concordata con la software house; non esiste un divieto normativo assoluto di modificare le descrizioni dei codici preesistenti.
- Mappare codici IVA, causali, modelli di fatturazione, listini e automatismi che contengono richiami legislativi.
- Verificare le modalità di ristampa di fatture e registri 2026 dopo l’aggiornamento.
- Controllare fatture differite, note di variazione e integrazioni/autofatture relative a periodi a cavallo d’anno.
- Effettuare un backup tecnico degli archivi prima delle modifiche, rispettando gli ordinari termini di conservazione a norma.
- Testare l’XML e le ricevute SdI del primo ciclo di fatturazione del 2027.
Due casi particolari: esportazioni e regime forfetario
Esportazioni
L’articolo 45 sostituisce il riferimento storico all’articolo 8 del DPR 633/1972. Le esportazioni dirette di cui alla lettera a) devono risultare dalla prova di uscita doganale; le diverse tipologie di esportazione conservano le condizioni proprie della fattispecie. Il riferimento alla prova elettronica di uscita aggiorna la formulazione normativa, ma non significa che tale modalità nasca soltanto nel 2027.
Regime forfetario
Per il regime IVA dei contribuenti forfetari il nuovo riferimento è l’articolo 157 del D.Lgs. 10/2026, che opera in coordinamento con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). Anche in questo caso è opportuno verificare come il gestionale aggiornerà le diciture delle fatture emesse dai contribuenti interessati.
Reverse charge: attenzione alla scadenza di alcune disposizioni
L’articolo 64, comma 8, prevede attualmente il termine del 31 dicembre 2026 per l’applicazione di specifiche ipotesi di inversione contabile indicate nel comma 6, lettere da e) a i). Rientrano tra queste, alle condizioni di legge, determinate apparecchiature elettroniche, dispositivi a circuito integrato, quote di emissione e alcune operazioni nel settore energetico.
La scadenza richiede un monitoraggio distinto rispetto al semplice cambio di numerazione: eventuali proroghe o interventi legislativi entro fine anno potrebbero incidere sulle fatturazioni del 2027. Prima di aggiornare i codici IVA di tali operazioni sarà quindi necessario verificare il quadro vigente.
Fonti normative essenziali
D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, Testo Unico IVA (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026, S.O. n. 4), in particolare artt. 29, 37, 39, 45, 64, 65, 77, 82, 157, 170 e 171.
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 3 (interventi di coordinamento e modifica del Testo Unico IVA).
D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo Unico delle imposte sui redditi, per il coordinamento con il regime forfetario).
Testo ufficiale consultabile su Normattiva: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=26G00022&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-30
D.Lgs. 10/2026 (G.U. 30 gennaio 2026, n. 24); D.Lgs. 141/2026; Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, versione 1.9; Confimi Apindustria Vicenza, tavole bidirezionali di concordanza (agg. novembre 2026).
Informativa sulla trasparenza: questo articolo è stato generato con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale, in conformità agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
